Rifiuto delle cessioni dei crediti

22 Marzo 2024
Categoria:


Con la circolare n. 6/E del 2024, l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative in merito ai crediti d’imposta di cui all’art. 121 del decreto Rilancio in caso di rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate.

La circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 illustrava le soluzioni operative da adottare nel caso in cui siano stati commessi taluni errori nella compilazione delle comunicazioni per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, di cui all’art. 121, D.L. n. 34/2020.

In particolare, ora sono state fornite istruzioni per richiedere l’annullamento dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura non corrette. Pertanto, con la circolare n. 6/E/2024 l'Agenzia fornisce agli Uffici le istruzioni operative per garantirne l’uniformità di azione.
La circolare n. 6/E/2024 evidenzia che nell’ipotesi di:

  • cessione accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
  • cedente e cessionario, che dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”. L’Agenzia delle Entrate è estranea al rapporto di natura privatistica tra cedente e cessionario e può intervenire solo su richiesta dei soggetti interessati.

Pertanto, nei casi prospettati, il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia delle Entrate il "rifiuto" della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato alla circolare.

Per avere informazioni e aggiornamenti tramite la nostra Newsletter, registrati qui
Se sei interessato in merito ad eventi e novità fiscali che riguardano il nostro CAF seguici su Linkedin e Facebook

Articoli Correlati

magnifiercross