Con la circolare n. 6/E del 2024, l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative in merito ai crediti d’imposta di cui all’art. 121 del decreto Rilancio in caso di rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate.
La circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 illustrava le soluzioni operative da adottare nel caso in cui siano stati commessi taluni errori nella compilazione delle comunicazioni per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, di cui all’art. 121, D.L. n. 34/2020.
In particolare, ora sono state fornite istruzioni per richiedere l’annullamento dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura non corrette. Pertanto, con la circolare n. 6/E/2024 l'Agenzia fornisce agli Uffici le istruzioni operative per garantirne l’uniformità di azione.
La circolare n. 6/E/2024 evidenzia che nell’ipotesi di:
Pertanto, nei casi prospettati, il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia delle Entrate il "rifiuto" della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato alla circolare.
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