Restituzione di somme al lordo di ritenute

12 Agosto 2021
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Con la circolare 8/E/2021 arrivano le istruzioni dell'Agenzia sulle modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti.
L'art. 150 D.L. 34/2020 ha previsto importanti semplificazioni in relazione alla modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti. La circolare 14.07.2021, n. 8/E offre agli operatori l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate.
La norma in commento tocca un punto molto controverso tra i datori di lavoro e i loro dipendenti. Il punto in questione riguarda la restituzione di somme dal dipendente al datore di lavoro. Infatti, tali somme sono ordinariamente assoggettate a tassazione. Bisognava, pertanto, conciliare le esigenze dei datori di lavoro che hanno pagato un lordo con quelle dei dipendenti che hanno ricevuto un netto. In mezzo, come spesso capita, il Fisco notoriamente poco prodigo a effettuare i rimborsi.

Un primo intervento è contenuto nell'art. 10 del Tuir. La norma consentiva a dipendenti e lavoratori autonomi il recupero delle imposte non rimborsate a titolo di onere deducibile. Chiaramente la norma funzionava solo in presenza di sufficiente capacità fiscale. Per non discriminare gli incapienti, la norma è stata cambiata nel 2013 per consentire, in alternativa alla deducibilità, il rimborso al contribuente, sia pure con l'aliquota del primo scaglione.
L'art. 150 modifica nuovamente l'art. 10 affiancando l'ulteriore possibilità (rimessa comunque alla negoziazione o eventualmente al giudice) di rimborsare al netto dalle imposte subite. In tal caso, la somma restituita non costituisce onere deducibile mentre al sostituto di imposta è accordato un credito di imposta forfetario in misura pari al 30% delle somme restituite, al netto delle ritenute.
Con la circolare in commento, l'Agenzia chiarisce che le ritenute in questione comprendono quelle effettuate a qualunque titolo, compreso ad esempio quelle a titolo di imposta sostitutiva.
L'Agenzia spiega che la misura del 30% sul netto restituito è stata ispirata dal primo scaglione tassato al 23%. Il 30% di 77 fa, infatti (circa) 23. Il credito è forfetizzato, quindi non è soggetto a ricalcolo. In presenza di somme tassate solo in parte il credito spetta solo sulle somme tassate.

La restituzione andrà indicata in CU (dipendenti o autonomi); inoltre, il sostituto evidenzierà nel 770 SX1 - Colonna 5 l'intero credito spettante su ripetizione dell'indebito. Fatto ciò, il Fisco si disinteressa delle vicende relative alla concreta restituzione dell'indebito.
Il credito non compete dalle Amministrazioni dello Stato che applicano la ritenuta diretta.
La nuova norma abbraccia tutte le restituzioni effettuate dal 1.01.2020, fatti salvi i rapporti definiti alla data del 19.05.2020.
Qualora non sia stato possibile avvalersi del credito di imposta per ragioni temporali, il sostituto potrà ancora recuperare l'imposta non rimborsata mediante la procedura dell'istanza di rimborso nel termine biennale.

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