Commercianti e assimilati possono sostituire l'emissione del documento commerciale con quella della fattura, ma solo contestualmente e non entro 12 giorni. Questo quanto chiarisce il comma 1109 della legge di Bilancio 2021.
L'art. 22 D.P.R. 633/1972 prevede, com'è noto, l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura per commercianti ed assimilati, salvo richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione. Tolti i casi di esonero ex D.M. 10.05.2019 (quasi coincidenti con quelli del vecchio art. 2 D.P.R. 696/1996), questi soggetti sono invece obbligati a memorizzare elettronicamente (immediatamente) e a trasmettere i corrispettivi dei registratori telematici (RT) all'Agenzia delle Entrate (entro 12 giorni) ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 127/2015. Ciò premesso, un dubbio che non era stato affrontato in modo sufficientemente chiaro dalla normativa sui nuovi RT riguardava i termini entro cui praticare l'effetto sostitutivo della fatturazione in luogo della memorizzazione del corrispettivo (documento commerciale).
Il previgente regime RF/SC. Nel previgente sistema (oggi circoscritto a pochi casi), non v'era dubbio che l'esercente (ma il discorso è analogo per l'artigiano che effettua interventi presso l'abitazione della signora Maria) potesse decidere (a prescindere dalla richiesta o meno del cliente) di emettere fattura “immediata” in luogo della ricevuta fiscale o scontrino fiscale, ma tutto ciò solo a condizioni che l'emissione fosse “contestuale” all'ultimazione dell'operazione. Inequivocabile in tal senso la circolare n. 97/E/1997 par. 4.3 a commento dell'art. 3, c. 2 D.P.R. 696/1996.
Regime RT. Che l'obbligo del documento commerciale (RT o soluzione web dell'Agenzia delle Entrate) possa essere dribblato anche nel nuovo regime è stato confermato dall'Agenzia stessa, dapprima nella risposta 8.10.2019, n. 396 e successivamente con la circolare n. 3/E/2020 (par. 1.2) dove è stato precisato che i soggetti dell'art. 22 possono documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi alternativamente:
- con memorizzazione e successiva trasmissione dei corrispettivi ex D.Lgs. 127/2015 (documento commerciale recante, nel caso di servizi, l'opzione “non riscosso” con onere di ulteriore emissione alla riscossione);
- mediante fattura immediata entro 12 giorni dall'effettuazione, peraltro in senso Iva, dell'operazione;
- mediante fatturazione differita entro il 15 del mese successivo all'effettuazione in presenza di idonea documentazione (documento commerciale, ddt, ecc.).
Con questa circolare l'Agenzia delle Entrate ha però operato una (sorprendente) fuga in avanti, riconoscendo i citati 12 giorni dall'effettuazione Iva e non già dall'ultimazione effettiva. Su tale aspetto è intervenuto il legislatore con la L. 178/2020 (cc. 1109 e 1114), che, oltre a riscrivere la disciplina sanzionatoria in materia, ha infatti:
- modificato il comma 5 dell'art. 2 D.Lgs. 127/2015 precisando che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti di cui ai periodi precedenti (leggasi documento commerciale e fattura come indicato nella relazione tecnica) è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione;
- modificato l'art. 13, D.Lgs. 472/1997 escludendo che il ravvedimento operoso possa essere eseguito nel caso di violazione di quanto sopra.
In altri termini, per commercianti ed assimilati dal 1.01.2021 l'effetto sostitutivo della fattura torna indubbiamente a funzionare come nel passato, ossia nei limiti del principio della contestualità, intesa come “ultimazione dell'operazione” (o consegna del bene o ultimazione della prestazione), anche in mancanza di pagamento.
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