Redditometro: contraddittorio sì o no?

17 Febbraio 2022
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La Cassazione, con l’ordinanza n. 38060/2021, afferma che l’invio del questionario informativo sull’accertamento sintetico costituisce per l’Amministrazione Finanziaria una facoltà e non un obbligo.
Il redditometro rappresenta uno strumento di accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 600/1973 attraverso il quale l’Amministrazione Finanziaria risale al reddito presunto delle persone fisiche analizzando le manifestazioni di capacità contributiva. Si tratta di un accertamento basato su presunzioni semplici, ancorché gravi, precise e concordanti.
Nell’ambito dell’art. 32 del decreto sull’accertamento è contenuta altresì una norma che consente agli uffici di invitare i contribuenti a comparire, di persona o a mezzo rappresentanti, per fornire dati e informazioni, nonché inviare loro questionari sempre al fine di fornire dati rilevanti ai fini dell’accertamento. Prima dell’entrata in vigore del “nuovo redditometro”, il mancato invio del questionario informativo, con conseguente mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, ha costituito spesso motivo di eccezione di illegittimità dell’avviso di accertamento.

Prendiamo lo spunto da una recente ordinanza della Corte di Cassazione per fare il punto della situazione. La Suprema Corte (Ord. 2.12.2021, n. 38060) ha sostenuto che “come emerge chiaramente dalla stessa lettura del testo normativo”, l’invio del questionario informativo di cui al citato art. 32 non è obbligatorio per l’Amministrazione Finanziaria, ma è una mera facoltà e dal mancato perfezionamento del suo invio non discende alcuna causa di invalidità dell’accertamento tributario. Il caso trattato riguardava una contribuente che non avendo risposto al questionario informativo, con conseguente sanzione per tale omissione, si era difesa contestandone l’invalidità e la conseguente invalidità dell’accertamento successivamente notificatole.
La questione dell’obbligatorietà del contradditorio preventivo nell’accertamento sintetico in genere e, nella fattispecie, nel redditometro, prima della sua specifica previsione normativa, attuata a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 78/2010, si è scontrata quasi sempre con lo scoglio della Cassazione che ne ha negata la sua cogenza, stante il tenore letterale del vecchio testo dell’art. 38.

A decorrere dagli accertamenti riferiti al periodo d’imposta 2009, con l’entrata in vigore del nuovo art. 38 D.P.R. 600/1973, l’Agenzia delle Entrate, prima dell’emissione dell’atto impositivo, ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire per fornire dati e notizie utili ai fini dell’accertamento e per consentire al contribuente di attivare l’accertamento con adesione. Lo si desume dal tenore letterale del nuovo comma 7 dell’art. 38 del citato decreto.
Resta inteso che il contenuto letterale dell’art. 32 è sempre del tenore che gli uffici “possono” invitare i contribuenti. Si potrebbe, pertanto, ipotizzare un conflitto tra queste 2 disposizioni ma ciò non deve trarre in inganno. Nel nuovo redditometro il contraddittorio è d’obbligo e, pertanto, la sua mancata attivazione non può che determinare l’invalidità dell’atto.

Si è discusso sull’eventuale portata retroattiva delle disposizioni di cui al D.L. 78/2010, ma ormai si può asserire che non v’è dubbio che le nuove disposizioni non si applicano che per l’avvenire e pertanto gli accertamenti che ne sono interessati sono quelli relativi agli anni 2009 e successivi.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 38060/2021, afferma che l’invio del questionario informativo sull’accertamento sintetico costituisce per l’Amministrazione Finanziaria una facoltà e non un obbligo.

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