Recupero immediato Iva fallimenti, spartiacque dal 26.05.2021 compreso

16 Marzo 2022
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Il legislatore si adegua alle indicazioni (fuorvianti prima del nuovo intervento) contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E/2021. Lo stabilisce il Milleproroghe in vigore dal 1.03.2022.
La decorrenza delle novità introdotte dall’art. 18 D.L. 73/2021 (c.d. Sostegni-bis) vale dal 26.05.2021 compreso. Lo stabilisce la L. 15/2022 (G.U. del 28.02.2022) di conversione del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe) intervenuto per allineare la norma all’indicazione contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 29.12.2021, n. 20/E.

La novità del Sostegni-bis. Com’è noto il decreto Sostegni-bis ha innovato (art. 26, c. 3-bis, lett. a) D.P.R. 633/1972) in merito alla possibilità per il fornitore di recuperare l’Iva “a partire dalla data” in cui il cessionario o committente inadempiente è assoggettato alle procedure concorsuali risultanti dalle sentenze/provvedimenti individuati dal c. 10-bis (data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; data del decreto di ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo; data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).

La decorrenza controversa. Come evidenziato su queste pagine (Ratio quotidiano del 15.09.2021) era indubbio che la novella (art. 18, c. 2 nella formulazione in vigore fino al 28.02.2022) si dovesse applicare “alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto” ovvero dal 27.05 (e non dal 26 né dal 25) considerato che il decreto è entrato in vigore (art. 78) il 26.05 (giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta avvenuta il 25.05.2021). Tale controversa formulazione aveva mandato fuori rotta la stessa Agenzia delle Entrate che, nella circolare n. 20/E, nel confermare come, per le procedure avviate precedentemente alla novità del Sostegni-bis, continui a trovare applicazione l’interpretazione restrittiva legata al previgente testo dell’art. 26 D.P.R. 633/1972 (recuperabilità dell’Iva solo a seguito dell’infruttuosità della procedura concorsuale) aveva (erroneamente per il testo vigente ratione temporis) individuato lo spartiacque con riferimento “alle procedure concorsuali avviate dal 26.05.2021”.

L’intervento del Milleproroghe. A metterci una pezza, come detto, è intervenuto il legislatore che con il D.L. 228/2021 (in vigore al 1.03.2022 ma con evidente efficacia interpretativa retroattiva) ha riscritto l’art. 18, c. 2 precisando inequivocabilmente che le novità introdotte "si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26.05.2021 compreso".

I recuperi entro il 2.05.2022. Il nuovo intervento risolve quindi gli imbarazzi per le procedure che risultano avviate proprio il 26.05.2021. Per il recupero dell’Iva (attraverso nota di credito) relativo alle procedure avviate dal 26.05 al 31.12.2021 (compresi) c’è tempo quindi fino a fine aprile (2.05.2022), anche senza insinuazione al passivo come precisato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E/2021. Non oltre però considerata la tesi restrittiva sul dies ad quem ribadita nella circolare suddetta, salva l’ipotesi di recupero (risposta Entrate al Videoforum del 25.01.2022), a fine procedura ma previa insinuazione, laddove “il cedente/prestatore, ritenendo di poter utilmente recuperare il proprio credito, abbia scelto di insinuarsi al passivo e di non avvalersi della facoltà del nuovo comma 3-bis” cavalcando, nella sostanza, la vecchia disciplina ancorata alla definitività del piano di riparto infruttuoso.
Il legislatore si adegua alle indicazioni (fuorvianti prima del nuovo intervento) contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E/2021. Lo stabilisce il Milleproroghe in vigore dal 1.03.2022.

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