Ravvedimento speciale fino al 31 maggio 2024

5 Aprile 2024
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Il decreto Milleproroghe ha riaperto il ravvedimento speciale per la regolarizzazione delle dichiarazioni Iva, redditi e Irap relative al periodo di imposta 2022 e precedenti. La regolarizzazione delle violazioni potrà avvenire con la riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo.

Il ravvedimento speciale riguarda le sole violazioni riguardanti le dichiarazioni sui tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. La principale differenza rispetto al ravvedimento ordinario riguarda la riduzione delle sanzioni, fissata ad 1/18 del minimo e che è possibile effettuare il pagamento in forma rateale. L’effetto di questo tipo di ravvedimento è la rimozione delle irregolarità e delle omissioni, presentando apposita dichiarazione integrativa.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo da utilizzare per il versamento delle somme. Prima di tutto nella risoluzione in commento viene confermata la possibilità di effettuare il pagamento delle somme tramite compensazione nel modello F24. I codici tributo di nuova istituzione riguardano le sanzioni, che, per effetto del ravvedimento operoso speciale, sono ridotte a 1/18 del minimo. In relazione a questo viene precisato quanto segue:

  • Per i tributi e gli interessi legali devono essere indicati i codici tributo da autoliquidazione (per le ritenute gli interessi si devono cumulare all’imposta);
  • Per gli interessi da dilazione (quelli al 2%) si devono indicare i codici tributo “1668”, “3805” e “3857”.

Su scelta del contribuente l’importo dovuto può essere versato in forma rateale con un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo. In questo caso il versamento della prima rata deve avvenire entro il 2 aprile 2024. La scadenza delle rateizzo è la seguente: 2 aprile, 1 luglio, 30 settembre e 20 dicembre. Gli importi delle rate successive alla prima devono essere maggiorati di interessi al tasso del 2% annuo.

Il mancato pagamento delle somme dovute, o della prima rata del rateizzo comporta la decadenza dall’istituto in esame. Per quanto riguarda il mancato pagamento delle rate successive alla prima non dovrebbe portare a conseguenze. Questo a condizione che il pagamento venga comunque effettuato (con ravvedimento operoso) entro la scadenza della rata successiva.

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