I contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà possono ottenere la dilazione di cartelle di pagamento, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a 120.000 euro, semplicemente dichiarando la propria temporanea situazione di difficoltà economica, senza necessità di documentarla.
Lo prevede l'art. 15-bis introdotto in sede di conversione del Decreto Aiuti, che, al fine di consentire a imprese, professionisti e altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità anche temporanee, modifica l’articolo 19 del dPR n. 602/1973, concernente la disciplina generale della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Viene inoltre previsto che, il contribuente decade dal beneficio del piano di rateizzazione, in caso di mancato pagamento di 8 rate (in luogo delle vigenti 5 rate) anche non consecutive.
In questo situazione il carico non può essere nuovamente rateizzato.
In particolare, in caso di mancato pagamento del numero di rate sopra indicato, nel corso del periodo di rateazione:
La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Le disposizioni introdotte si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrate in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti.
In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di entrate in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le nuove disposizioni.
Con la modifica introdotta dal DL Aiuti in sede di conversione in legge, ora per somme iscritte a ruolo di importo uguale o inferiore a 120 mila euro, i contribuenti potranno ottenere la rateizzazione:
Sarà sufficiente dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà senza aggiungere alcuna documentazione.
In questo caso, il contribuente potrà accedere al piano ordinario di dilazione che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.
Fonte: Redazione TFDC
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