Il credito d'imposta conferma la complessità per l'accesso e l'ottenimento è soggetto a plurime condizionalità.
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 10.08.2020, ha firmato i decreti attuativi che rendono operative le misure per il sostegno alla patrimonializzazione delle piccole e medie imprese.
In tale contesto, tra l'altro, è stato altresì ricordato dal Ministro Gualtieri che “Le piccole e medie imprese italiane rappresentano un segmento chiave della nostra economia. È fondamentale assicurare la tenuta di queste imprese e il loro accesso al credito e favorire la loro patrimonializzazione per dare continuità e forza alla ripresa economica del Paese”.
Infatti, l’art. 26 del Decreto Rilancio ha introdotto una serie di misure di sostegno per le società di capitali o cooperative (ad esclusione di quelle che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo) che effettuino aumenti di capitale, abbiano sede legale in Italia, ricavi compresi fra 5 e 50 milioni di euro ed abbiano registrato nei mesi di marzo e aprile 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica (Covid-19), un calo dei ricavi non inferiore al 33% rispetto al 2019.
La richiamata disposizione prevede, tra l'altro, un credito d'imposta del 20% dell'importo investito (non superiore ai 2 milioni di euro) da effettuarsi a partire dal 20.05.2020 e interamente sottoscritto e versato entro il 31.12.2020 in una o più società. In parallelo, alla società conferitaria, spetta un ulteriore credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale stesso, avuto riguardo al bilancio di esercizio 2020.
Il decreto attuativo prevede la presentazione delle istanze all’Agenzia delle Entrate, secondo termini e modalità che saranno definiti con Provvedimento del Direttore della stessa Agenzia. L’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla presentazione delle istanze, comunica poi l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del credito effettivamente spettante.
Il tax credit in commento (come molti altri) è soggetto alla limitazione delle risorse stanziate e secondo l'ordine di presentazione delle istanze.
Il decreto attuativo prevede/conferma inoltre che:
- le domande telematiche debbano essere 2, la prima per il socio (esclusivamente persona fisica) che effettua l'aumento di capitale sociale/sovrapprezzo e la seconda eventualmente da parte della società conferitaria, relativamente al bonus sulle perdite eccedenti il patrimonio netto;
- il credito d'imposta spetta nel limite di 800.000 euro previsto dal quadro temporaneo degli aiuti UE;
- sono escluse le società/socie controllanti o collegate;
- il socio e la società devono comunicare reciprocamente l'entità del credito d'imposta (teorico) spettante in modo tale da non sforare il limite complessivo degli 800.000 euro (massimo consentito);
- il credito d'imposta decade qualora non siano rispettate le diverse previsioni contenute nella norma agevolativa (art. 26, c. 2 D.L. 34/2020).
In attesa dell'ulteriore provvedimento attuativo, è da rilevare, ancora una volta, l'estrema complessità per non dire farraginosità di agevolazioni che dovrebbero avere ampia diffusione, in particolare per le Mpmi che come noto soffrono da tempo di sotto capitalizzazione. Senza contare che queste misure molto spesso risultano essere soltanto teoriche poiché legate al deprecato click day.
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