Quando il comportamento di un lavoratore è ritenuto abnorme

26 Ottobre 2021
Categoria:


Il dipendente tenuto ad utilizzare un macchinario senza formazione preventiva non può essere considerato eccentrico o esorbitante ai fini dell’individuazione delle responsabilità per infortunio.
Quando un lavoratore riporta lesioni determinate da un infortunio, una giustificazione ricorrente addotta dagli imputati è la condotta irresponsabile ed eccentrica del soggetto rispetto alle “buone prassi” aziendali, indirizzo che in gran parte dei casi non trova alcuna conferma.

Il fatto riguarda il responsabile legale di una società condannato per aver messo a disposizione di un dipendente un tornio privo dei dispositivi di sicurezza prescritti e per non aver garantito un’adeguata informazione e formazione preventiva. Al datore di lavoro è stata contestata in particolare la mancata adozione di misure tecniche e organizzative tali da assicurare l’impiego del macchinario per lavorare pezzi di dimensioni congrue, impedendo la proiezione di oggetti. A ciò si aggiunge che il lavoratore non risultava addestrato a valutare l’idoneità dell’attrezzatura: per questo, durante l’uso, l’elemento ingombrante ancorato a causa della rottura per sforzo eccessivo veniva espulso e proiettato in direzione dell’infortunato, che ha riportato lesioni conseguenti.
La condanna in primo grado del titolare è stata parzialmente riformata in appello, riconoscendo la circostanza attenuante con una conseguente riduzione della pena. L’imputato ha tuttavia presentato ricorso, ritenendo che l’istruttoria mettesse in evidenza una condotta abnorme del lavoratore, tale da interrompere il rapporto causa-effetto tra azione ed evento. Egli, assunto come tornitore esperto e con capacità di operare correttamente sulla macchina, circostanza confermata dai testimoni, aveva sbagliato in realtà sia nella scelta del macchinario adatto, sia nell’ancoraggio del pezzo.
La sentenza 23.09.2021, n. 35058, richiamando indirizzi ormai consolidati, conferma viceversa come il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione risponde a titolo di colpa specifica dell'infortunio dovuto a mancata formazione, anche se determinato da negligenza o imprudenza del lavoratore.
Il bagaglio di conoscenze personale o l’esperienza accumulata non sottraggono il titolare dai propri doveri, né sono accettati in sostituzione la comunicazione, lo scambio informale, la socializzazione di prassi che si consolidano nella collaborazione tra lavoratori anche tra loro gerarchicamente dipendenti.

Il ricorso è stato ritenuto infondato perché l’erogazione della formazione è il fulcro della sicurezza sul lavoro e la carenza ha rappresentato nel caso analizzato la causa esclusiva dell'incidente. La colpa del lavoratore esonera il datore di lavoro da responsabilità solo quando il comportamento anomalo è assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni assegnate, dando luogo ad azioni del tutto esorbitanti e imprevedibili rispetto all’attività ordinaria richiesta. L’abnormità deve attivare un rischio non rientrante nella sfera di competenza gestita dal titolare della posizione di garanzia, mentre nel caso in esame il rischio che si è materializzato risulta strettamente connesso a compiti abituali per i quali l’addetto non era stato adeguatamente formato né preventivamente informato sui limiti di impiego, a causa dell’evidente carenza di istruzione.

Il comportamento poteva essere ritenuto eccezionale solo se il soggetto avesse deciso deliberatamente di agire in modo errato, pur disponendo di tutte le informazioni necessarie. La pronuncia ha anche tenuto conto che sulla stessa attrezzatura poco tempo prima si era verificata un'analoga rottura, che evidentemente non aveva insegnato nulla.

Continua a leggere: attiva 3 notizie gratuite, le riceverai via e-mail


Oppure Abbonati e ricevi tutte le notizie di Ratio QuotidianoAbbonati

Articoli Correlati

magnifiercross