La legge di Bilancio aumenta da 7 a 10 i giorni di congedo obbligatorio del padre lavoratore. Analizziamo le possibilità del padre lavoratore di astenersi dal lavoro in occasione della nascita o dell'ingresso in famiglia di un figlio.
Negli ultimi anni sono stati diversi gli interventi normativi volti a tutelare il padre lavoratore dipendente. Rivediamo quali sono i diritti di un lavoratore a seguito della nascita del figlio o di adozione.
1) congedo di paternità - L'art. 28 D.Lgs. 151/2001 prevede che, nel caso di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo, ma anche nel caso di rinuncia al congedo di maternità totale o parziale della madre, il padre ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice; il congedo spetta al padre lavoratore a prescindere che la madre sia lavoratrice o casalinga.
Il congedo prevede un'indennità economica a carico Inps pari all'80% della retribuzione; i contratti collettivi possono prevedere un'integrazione a carico azienda sino al raggiungimento del 100%.
2) congedo parentale - L'art. 32 D.Lgs. 151/2001 prevede che il congedo parentale non può eccedere i 10 mesi considerati entrambi i genitori o 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga dal lavoro per un periodo di almeno 3 mesi. Pertanto, il padre lavoratore potrebbe astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 7 mesi (e la madre 4 mesi per un totale di 11 mesi complessivi).
Il congedo parentale può essere fruito entro i primi 12 anni di vita del bambino o dall'ingresso del bambino in famiglia e prevede un'indennità economica a carico Inps pari al 30% della retribuzione fino a 6 anni, ridotta da 6 a 8 anni in base al reddito del richiedente, mentre non è prevista alcuna indennità da 8 a 12 anni. Il congedo parentale può essere fruito anche a ore.
3) riposi giornalieri per allattamento - L'art. 40 D.Lgs. 151/2001 prevede che i riposi per allattamento spettino al padre lavoratore nel caso in cui i figli siano affidati al padre, in alternativa alla madre che non se avvalga, nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente o nel caso di morte/grave infermità della madre.
I riposi giornalieri possono essere fruiti durante il primo anno di vita del bambino oppure dall'ingresso del bambino in famiglia e sono pari a 2 ore nel caso di orario giornaliero almeno pari a 6 ore o pari a 1 ora nel caso di orario giornaliero inferiore a 6 ore; nel caso in cui il datore di lavoro abbia istituito asilo nido o altra struttura idonea, i riposi sono pari a un'ora.
In caso di parto gemellare o plurimo le ore di riposo sono raddoppiate.
A seguito della sentenza della Corte di Cassazione 12.09.2018, n. 22177, l'Inps è intervenuta con la circolare 18.11.2019, n. 140, chiarendo che il padre lavoratore può fruire dei riposi anche nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma ed a prescindere dalla fruizione dell'indennità di maternità della madre; in questo caso, il padre lavoratore non ha però diritto alle ore aggiuntive previste nel caso di parto plurimo.
I riposi per allattamento prevedono un'indennità economica a carico Inps pari al 100% della retribuzione.
4) congedo obbligatorio/facoltativo “papà” - La legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) estende i giorni di congedo obbligatorio che, per le nascite dal 1.01.2021, sono pari a 10 giorni lavorativi; inoltre, il padre, in alternativa alla madre, può richiedere un giorno di congedo facoltativo. I giorni di congedo obbligatorio/facoltativo devono essere fruiti dal padre lavoratore entro 5 mesi dalla nascita o dall'ingresso in famiglia del figlio. Durante i giorni di assenza il lavoratore padre ha diritto ad un'indennità pari al 100% della retribuzione.
RATIO - CENTRO STUDI CASTELLI S.r.l.Via F. Bonfiglio 33 - 46042 Castel Goffredo (MN)Codice fiscale e Partita Iva: 01392340202Registro Imprese di Mantova n. 01392340202Capitale sociale € 10.400 i.v.
Lunedì-Venerdìore 9:00/13:00 - 14:30/17:00