Quadro temporaneo aiuti di Stato (Temporary Framework)

17 Febbraio 2021
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La Commissione Europea è nuovamente intervenuta sulla disciplina alla luce del Covid-19, modificando scadenze e massimali per supportare le esigenze della ripresa economica.
Istituito a marzo 2020, il Temporary Framework nasce con l'esigenza di supportare l'economia a seguito dell'emergenza da Covid-19. L'obiettivo primario dell'Unione Europea era quello di individuare il giusto equilibrio tra le varie esigenze in campo: da un lato la necessità di sostenere le imprese, dall'altro quella di non provocare effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno. Tale compromesso è stato raggiunto con l'introduzione mirata e proporzionata del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato che ha permesso di supportare le imprese e preservare l'integrità del mercato interno. Il 1.02.2021 è approdata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la comunicazione 564/2021 attraverso la quale la Commissione Europea ha apportato la quinta modifica al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, intervenendo in varie direzioni.
In primo luogo, è stata prorogata la scadenza al 31.12.2021. La ratio sottesa a questa decisione è da rinvenire in una serie di fattori, primo fra tutti il perdurare della crisi economica. In effetti, la Commissione Europea ha ritenuto necessario prorogare la scadenza inizialmente fissata al 30.06.2021 al fine di garantire adeguato sostegno alle imprese duramente colpite dalla pandemia. A permettere il perdurare del Quadro temporaneo è stato certamente anche il grande successo riscosso tra gli Stati membri. In effetti, i dati raccolti sull'incidenza e l'efficacia della misura in esame hanno permesso di individuare il Quadro temporaneo come strumento supplementare al sostegno dell'economia durante la crisi. Al fine di mantenere l'integrità del mercato interno e delle proprie condizioni di parità, la Commissione Europea entro la fine del 2021 valuterà eventuali proroghe al Quadro temporaneo.
In secondo luogo, si è ritenuto necessario aumentare i massimali di aiuto di cui alle sezioni 3.1 e 3.2 del Quadro. Anche in questo caso le ragioni di tale scelta sono plurime. Da un lato, il perdurare della pandemia e del lasso di tempo trascorso dall'adozione del Temporary Framework; dall'altro la forte incidenza della misura che ha portato al raggiungimento in breve tempo dei massimali previsti.
In base alla nuova normativa, gli aiuti di Stato sono riconosciuti nei seguenti limiti:
- 225.000 euro per impresa operante nella produzione di prodotti agricoli;
- 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- 1,8 milioni per le imprese di tutti gli altri settori.
Gli aiuti possono essere combinati con aiuti in “de minimis” o in esenzione a condizione che vengano rispettate le norme relative al cumulo previste dai regolamenti stessi.
In terzo luogo, al fine di incentivare la scelta di forme di aiuto rimborsabili, la Commissione ha ritenuto necessario concedere agli Stati membri la scelta di convertire le forme di aiuto rimborsabili concesse a norma del Quadro temporaneo in altre forme di aiuto, ad esempio le sovvenzioni. Tale opzione potrà essere fruita solo previa notifica alla Commissione prima della scadenza del Quadro temporaneo.
Infine, si è previsto l'innalzamento a 10 milioni di euro per impresa del limite previsto per gli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti di cui al punto 3.12 del Quadro. In questo modo gli Stati possono sostenere le imprese particolarmente colpite dalla crisi da Covid-19, con perdite di fatturato pari almeno al 30% nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019.

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