Prospettiva di continuità aziendale nonostante la pandemia

21 Maggio 2021
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Si applica il principio del going concern anche al bilancio 2020 purché tale metodica sia stata applicata già nel 2019 o non lo sia stata in virtù della stessa deroga.
L'art. 2423-bis, c. 1, p. 1) C.C. prevede che nella redazione del bilancio deve essere osservato, tra gli altri, il seguente principio: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.
Il Decreto Liquidità prima, con l'art. 7, e il Decreto Rilancio poi, con l'art. 38-quater, hanno concesso la possibilità di derogare a tale principio, o meglio di effettuare la valutazione delle voci in bilancio nella prospettiva della continuità aziendale, nonostante a causa della pandemia questa sia in parte o del tutto compromessa, a condizione che il presupposto fosse verificato nel bilancio dell'esercizio precedente (per es. 2019) o che fosse già stato derogato anche nel precedente e si sia quindi valutato sempre nella prospettiva del going concern.
In altre parole, si permette di non tener conto degli effetti negativi della pandemia, situazione anomala che di certo obbligherebbe le imprese a redigere bilanci non in ottica di continuità aziendale, consentendo quindi ai soggetti che già prima della pandemia erano “in salute” ossia in ottica going concern, di esserlo anche per il 2020.

Ambito soggettivo: la facoltà interessa soltanto le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali (quindi non gli IAS/IFRS).
Ambito oggettivo: la misura si può applicare soltanto:

  • al bilancio 2020: ossia 1.01.2020-31.12.2020 o 1.07.2020-30.06.2021;
  • al bilancio chiuso dopo il 23.02.2020 e prima del 31.12.2020 (es. 1.07.2019-30.06.2020).

E soltanto se nell'ultimo bilancio approvato (es. 31.12.2019) alternativamente:

  • la valutazione delle voci è avvenuta in un'ottica di continuità aziendale ai sensi dei paragrafi 21 e 22 dell'OIC 11;
  • oppure si è applicata la deroga di cui all'art. 7 D.L. 23/2020 o art. 38-quater, c. 1 D.L. 34/2020 già in quel bilancio (es. 2019).

Quindi per esclusione la deroga non può essere fruita da quelle società che già (seguendo l'esempio sopra) nel bilancio 2019 si trovavano in condizione di perdita della continuità aziendale, ossia:

  • non vi erano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività ma non si sono ancora accertate le cause di scioglimento (par. 23 OIC 11);
  • si accerti una causa di scioglimento (par. 24 OIC 11).

Recentemente l'OIC 8 ha confermato quanto sopra, ossia che “nel presupposto della temporaneità della pandemia lo scopo delle norme sopra citate è di evitare che l'applicazione di normali criteri di valutazione possa enfatizzare gli effetti negativi che l'emergenza sta comportando”.

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