Proroga scadenza per invio documentazione bonus energia

22 Dicembre 2022
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Il legislatore ha recentemente esteso il tax credit energia ai consumi degli ultimi mesi del 2022. A fronte di questa estensione temporale e di altre modifiche, ad esempio circa il termine di utilizzo del bonus, è stato aggiornato il modello per inviare le comunicazioni sulla cessione del credito d'imposta, in alternativa all'utilizzo in compensazione. Nello specifico, il provvedimento Ade del 6 dicembre 2022 (di cui parliamo in questo articolo), stabilisce le nuove indicazioni sulle modalità di attuazione sulla cessione e sulla tracciabilità dei crediti d'imposta (per le disposizioni attuative riguardanti i bonus energetici del primo e secondo trimestre 2022 si rinvia al Provvedimento 30 giugno 2022, mentre per la misura agevolativa riguardante il terzo trimestre 2022 al Provvedimento 6 ottobre 2022). I bonus sono i seguenti:

  • credito d'imposta a favore delle imprese energivore, pari al 40% delle spese sostenute, per i mesi di ottobre e novembre 2022 (articolo 1, comma 1, Dl 144/2022);
  • credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore), pari al 40% delle spese sostenute, per i mesi di ottobre e novembre 2022 (articolo 1, comma 2, Dl 144/2022);
  • credito d'imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 30% delle spese sostenute, per i mesi di ottobre e novembre 2022 (articolo 1, comma 3, Dl 144/2022);
  • credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (non gasivore), pari al 40% delle spese sostenute, per i mesi di ottobre e novembre 2022 (articolo 1, comma 4, Dl 144/2022);
  • credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, pari al 20% delle spese sostenute, per il quarto trimestre 2022 (articolo 2, Dl 144/2022).

Per compensare il credito con il modello F24 si ha scadenza fino il 30 giugno 2023 (fino al 31 marzo 2023 per gli esercenti delle attività agricole e della pesca). In alternativa, i beneficiari possono cedere a terzi il loro credito, inviando una comunicazione all'agenzia delle Entrate, tramite i servizi telematici, utilizzando il nuovo modello approvato con il Provvedimento in esame. La cessione dev'essere comunicata a partire dal 6 dicembre 2022 fino al 21 giugno 2023, per i crediti d'imposta relativi alle imprese energivore, non energivore, a forte consumo di gas naturale e diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (fino al 22 marzo 2023, per il credito d'imposta relativo ai titolari di imprese agricole e della pesca). Il credito d'imposta ceduto dev'essere utilizzato dal cessionario con le stesse modalità e gli stessi termini stabiliti per l'impresa cedente. Va osservato che nel nuovo Provvedimento nessuna indicazione è stata fornita in merito ai crediti d'imposta energia e gas relativi al mese di dicembre 2022 introdotti dall'articolo 1, Dl 176/2022 (Decreto Aiuti-quater, in corso di conversione), nonostante anche per tali crediti sia previsto il medesimo termine del 30 giugno 2023 per l'utilizzo.



Fonte: Redazione TFDC

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