La Legge di Bilancio 2024 ha prorogato al 30 giugno 2024 l’agevolazione fiscale relativa alla rivalutazione del costo o valore di acquisto terreni (agricoli o edificabili) non detenuti in regime di impresa. Questa proroga consente di sostituire al costo storico di determinati beni (partecipazioni quotate non quotate e terreni edificabili con destinazione agricola) il valore risultante dalla perizia di stima, mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva con lo scopo di ridurre o azzerare la plusvalenza emergente in ipotesi di cessione.
Le partecipazioni che possono essere soggette a rivalutazione sono:
L'imposta sostitutiva verrà calcolata in base all’intero valore della perizia, come specificato nella circolare 1/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate, si perfeziona con il pagamento entro il 30 giugno 2024 ed in caso di pagamento rateale, in tre rate annuali di pari importo, con maggiorazione a partire dalla seconda rata degli interessi pari al 3% annuo a partire dalla medesima data.
In base al valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2023, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ossia sulla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023, per quote e diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
Per avere informazioni e aggiornamenti tramite la nostra Newsletter, registrati qui
Se sei interessato in merito ad eventi e novità fiscali che riguardano il nostro CAF seguici su Linkedin e Facebook