Proroga dei versamenti al 15 settembre: generosa, ma non troppo

13 Agosto 2021
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L'Agenzia delle Entrate, confidando sul fatto che l'estate, per gli studi professionali, sia un normale periodo lavorativo, ha pubblicato la risoluzione n. 53/E/2021, per chiarire la portata della proroga dei versamenti.
L'art. 9-ter, c. 1 D.L. 25.05.2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis) prevede che per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30.06 al 31.08.2021, in deroga a quanto disposto dall'art. 17, c. 2 del regolamento di cui al D.P.R. 7.12.2001, n. 435, sono prorogati al 15.09.2021 senza alcuna maggiorazione. La proroga riguarda anche i cd. “forfetari”, chi ha optato per i regimi “di vantaggio”, nonché i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese per quali si applicano i menzionati ISA.
Resta ferma la possibilità, per le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi, compreso il versamento annuale dell'Iva e dell'Irap, del frazionamento in rate mensili di pari importo, di cui la prima in scadenza entro il 15.09.2021, da concludersi entro il mese di novembre e con la maggiorazione dello 0,40% sulle rate successive alla prima. In particolare, la risoluzione riepiloga le varie scadenze come segue:

  • per i soggetti titolari di partita Iva: 15.09, in unica soluzione o prima rata senza interessi; le successive, con interessi, rispettivamente il 16.09, il 18.10 e il 16.11;
  • per i soggetti non titolari di partita Iva che partecipano a società, associazioni e imprese resta ferma la prima scadenza del 15.09, senza interessi; le altre al 30.09, 2.11 e 30.11.

Il documento di prassi precisa, altresì, che trattandosi di proroga in deroga all'art. 17, c. 2 sopra citato, non è possibile differire il versamento in scadenza il 15.09 di ulteriori 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,40%.

Tutto ciò premesso, appare perlomeno “curioso”, per così dire, definire “seconda rata” quella scadente il 16.09, ossia esattamente il giorno successivo alla prima. A ben vedere, si tratta di un pressoché unico versamento, poiché è assai improbabile intravedere una seppur minima agevolazione in una dilazione di appena 24 ore. Conclude, la risoluzione n 5/E/2021, precisando che i soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale, nei termini ante proroga, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario.
Da qui il calendario: il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo 30.06-31.08 può considerarsi posticipato al 15.09, senza interessi. Sulle rate successive, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 16.09. Gli interessi di rateazione eventualmente già versati, non più dovuti per effetto della proroga, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive. In tutti i casi è, comunque, necessario dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata. Qualora, invece, entro il 15.09 si effettuino più versamenti con scadenze e importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), è possibile versare la differenza dovuta a saldo:

  • in unica soluzione, non oltre il 15.09, senza interessi;
  • in un massimo di 4 rate, di cui la prima entro il 15.09, con interessi a partire dalle rate successive.

Tutto sommato, ben venga la peraltro scontatissima proroga anche se, tutto considerato e valutando il calendario riservato agli analoghi versamenti relativi al periodo d'imposta 2019, un differimento almeno al 30.09.2021 del versamento, in unica soluzione o a rate, sarebbe stato sicuramente più rispondente alle esigenze di larghissima parte dei contribuenti.

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