Prenotazione del bene strumentale e legge di Bilancio 2022

1 Febbraio 2022
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Come ottenere il credito d’imposta beni strumentali alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022.
La prenotazione del bene strumentale, eseguita entro il 31.12.2022, costituisce l’unica possibilità di ottenere il credito d’imposta per beni strumentali materiali “non 4.0, consegnati dopo il 2022. Tale principio può essere ricavato dalla analisi dell’art. 1, c. 44 L. 234/2021 in cui emerge che solo per i beni strumentali 4.0 vi sarà una proroga del credito d’imposta oltre il 2022, e più precisamente fino al 30.06.2026, seppur con misure decrescenti del bonus fiscale.
Ma per i beni “non tecnologici” con il 2022 termina l’agevolazione fiscale che era nata nel 2015 ed ha accompagnato senza soluzione di continuità (fatta eccezione per il primo trimestre del 2019) gli acquisti di cespiti nuovi. L’unica possibilità di ottenere il credito d’imposta (nella misura del 6%) per beni strumentali consegnati dopo il 31.12.2022 è dimostrare l’avvenuta prenotazione degli stessi entro la data succitata, e se ciò avviene, l’investimento potrà essere posticipato al massimo al 30.06.2023 ex art. 1, c. 1051 L. 178/2020.

Su questo passaggio, tuttavia, pende un dubbio non di poco conto. Ricordiamo che la L. 178/2020 non ha soltanto prorogato il bonus del credito d’imposta per gli investimenti eseguiti nel 2021/2022, ma ha anche introdotto la possibilità di utilizzare in unica soluzione il credito d’imposta. Questa possibilità avviene senza applicare alcun controllo sui ricavi prodotti dal soggetto acquirente se si tratta di investimenti in beni materiali, mentre nel caso dei beni immateriali si applica il tetto soglia di 5 milioni di ricavi. La norma che ha introdotto l’utilizzo del credito in unica soluzione è il comma 1059 della citata L. 178/2020, il quale letteralmente recita: “per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16.11.2020 al 31.12.2021 il credito d’imposta… è utilizzabile in unica soluzione”.

Dal punto di vista strettamente letterale parrebbe dunque che i beni consegnati dal 1.01.2022 al 30.06.2023, che pure possono beneficiare del credito d’imposta, non possano fruire dell’utilizzo in unica soluzione. Chi scrive, tuttavia, esprime parere contrario proprio applicando la ratio della disciplina della “prenotazione” del bene. Con tale procedura vengono cristallizzate le regole vigenti nell’anno precedente la consegna e ciò porta a ritenere che le regole in questione comprendano non solo la misura del credito d’imposta ma anche la modalità con il quale esso è utilizzabile.

Volendo schematizzare le varie ipotesi, possiamo dire che:

  • i beni consegnati entro il 30.06.2022 e prenotati entro il 31.12.2021 fruiscono del credito d’imposta nella misura del 10% ed esso è utilizzabile in unica soluzione;
  • i beni consegnati entro il 30.06.2022 e non prenotati, così come i beni consegnati tra il 30.06 e il 31.12.2022 fruiscono del credito d’imposta nella misura del 6%, con utilizzo necessariamente in 3 quote annuali;
  • i beni consegnati dopo il 30.06.2023 e prenotati entro il 2022 fruiscono del credito d’imposta nella misura del 6%, utilizzabile necessariamente in 3 periodi d’imposta;
  • i beni consegnati dopo il 30.06.2023 (o consegnati nel primo semestre 2023 ma senza prenotazione entro il 2022) non fruiscono di alcun credito d’imposta.

Come ottenere il credito d’imposta beni strumentali alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022.

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