Prededuzione del credito del professionista nel fallimento

10 Febbraio 2022
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La Cassazione parrebbe aver posto fine al dibattito creatosi attorno alla prededucibilità del credito del professionista, anche se qualche dubbio permane.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 31.12.2021, n. 42093, si è pronunciata riguardo alla dibattutissima questione afferente alla prededucibilità del credito vantato dai professionisti che hanno assistito la società debitrice, in seguito dichiarata fallita, nella procedura di concordato preventivo (ossia l’attestatore, lo stimatore, l’advisor e il legale). In buona sostanza, le Sezioni Unite hanno statuito che il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 L.F., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, c. 2 L.F., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 163 L.F., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa. Restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l’eventuale causa di prelazione e, per l’altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l’inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria.

Al riguardo, corre l’obbligo di aggiungere che l’art. 6 del Codice della crisi disciplina anche il credito del professionista che ha assistito la società nell’ambito del concordato preventivo sfociato in fallimento. La richiamata norma, infatti, stabilisce che oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:

  • i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
  • i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati;
  • i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’art. 47;
  • i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.

La prededucibilità permane anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali. Tuttavia, non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall’OCRI.
La Cassazione parrebbe aver posto fine al dibattito creatosi attorno alla prededucibilità del credito del professionista, anche se qualche dubbio permane.

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