Potenziato il credito d’imposta per spese di sanificazione
La legge di conversione del Decreto Agosto incrementa le risorse destinate a finanziare l’agevolazione fiscale, ma sono ancora da stabilire le regole per l’utilizzo dei nuovi importi.
Con la legge di conversione del D.L. 104/2020 sono state incrementate le risorse a disposizione per finanziarie il credito d'imposta di cui all'art. 125 D.L. 34/2020 ovvero il c.d. “bonus sanificazione”. Lo stanziamento è passato infatti dai 200 milioni di euro iniziali a 603 milioni di euro, con la conseguenza che la misura del tax credit effettivo sulle spese di sanificazione dovrebbe subire un incremento proporzionale.
Si ricorda che la norma ha previsto, al fine di favorire l'adozione di misure dirette al contenimento del Covid-19, il riconoscimento di un credito d'imposta del 60% delle spese sostenute nell'anno 2020 per la sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione. I destinatari dell'agevolazione sono i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 10.07.2020, n. 20/E, provvedeva a fornire una serie di chiarimenti in ordine alle modalità applicative dell'agevolazione. In pari data venivano pubblicati modelli e istruzioni per l'invio della domanda.
Entro il 7.09.2020 era necessario inviare la comunicazione telematica contenente l'ammontare delle spese sostenute sino al mese precedente l'invio della domanda e l'ammontare delle spese presunte sino alla fine dell'anno 2020. Da tale istanza emergeva l'ammontare del credito teoricamente spettante. L'art. 125 del Decreto Rilancio demandava ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni, le modalità ed i criteri di applicazione e fruizione del credito d'imposta.
A settembre ecco la beffa. Il provvedimento 11.09.2020, n. 302831 fissava la misura del credito d'imposta effettivamente spettante sulla base della ripartizione delle risorse disponibili in proporzione ai crediti d'imposta risultanti dalle domande pervenute. La percentuale veniva fissata nella misura del 15,6423%, pari al 9,38% delle spese sostenute. Quindi uno scenario ben diverso da quello prospettato inizialmente con la conseguenza che, per assurdo, un soggetto che avesse sostenuto spese per importi modesti e che si fosse avvalso di una consulenza esterna per la compilazione e l'invio della domanda, avrebbe sostenuto un onere, per tale consulenza, più elevato dell'importo del credito spettante. A questo dobbiamo aggiungere il breve lasso di tempo intercorso tra la pubblicazione delle istruzioni operative (a ridosso del mese di agosto) e il termine ultimo per l'invio della domanda (immediatamente dopo il periodo feriale).
Fatto questo doveroso excursus, l'ampliamento delle risorse destinate al bonus in rassegna dovrebbe triplicare l'ammontare del credito spettante e ridare un minimo di senso alle domande presentate. Quindi si dovrebbe passare ad un credito di circa il 28%, rispetto a circa il 9% precedente. Restano tuttavia da definire alcuni aspetti operativi. Non è stabilito come e da quando poter utilizzare i nuovi importi. Forse occorrerà un provvedimento ad hoc dell'Agenzia delle Entrate. Altro aspetto da chiarire riguarda la misura totale del credito utilizzabile, considerato che lo stesso è calcolato, almeno in parte, sulla base di spese stimate e non ancora sostenute. È logico attendersi un provvedimento che stabilirà l'obbligo di effettuare un conguaglio.
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