Impatto del Decreto fisco-lavoro in materia di decadenza e rateazione.
Nel Decreto fisco-lavoro viene confermato il posticipo delle rate da rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio. Tutte le rate scadute nel 2020 e nel 2021, già oggetto di proroga, potranno essere pagate in unica soluzione entro il prossimo 30.11. Si conferma in aggiunta anche la tolleranza dei 5 giorni di ritardo. Il D.L. 146/2021, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21.10.2021, n. 252, dispone una proroga per il pagamento delle rate derivanti dalla rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio degli omessi versamenti, intervenendo, in particolare, sull'art. 68, c. 3, D.L. 17.03.2020, n. 18.
Sulla base delle disposizioni richiamate, il citato art. 68, c. 3, viene interamente sostituito, prevedendo che le rate da rottamazione dei ruoli di cui agli artt. 3 e 5 D.L. 119/2018, nonché quelle relative al saldo e stralcio degli omessi pagamenti di cui all’art. 1, c. 184 e seg. L. 145/2018, scadute nel corso del 2020 e del 2021, da pagare a determinate scadenze prefissate, devono essere pagate entro il 30.11.2021, se si tratta di quelle da corrispondere alla data del 28.02.2021, del 31.03.2021, del 31.05.2021 e del 31.07.2021.
Le citate rate beneficiano della proroga e non possono fruire di una ulteriore dilazione, ma si rende applicabile la tolleranza fissata in 5 giorni di cui all’art. 3, c. 14-bis D.L. 119/2018; il pagamento delle rate dovrà essere eseguito in unica soluzione entro il prossimo 30.11.
Si ricorda che la citata e ulteriore proroga riguarda tutte le tipologie di rottamazioni, compreso il saldo e stralcio, operando sempre la tolleranza dei 5 giorni di ritardo.
Con un altro intervento, è stata introdotta l’estensione del termine di pagamento per le cartelle notificate dal 1.09.2021 al 31.12.2021, con la conseguenza che il termine per l’adempimento obbligatorio indicato nel ruolo, ai sensi dell’art. 25, c. 2 D.P.R. 602/1973 è fissato in 150 giorni, ai fini della determinazione degli interessi di mora di cui all’art. 30 del medesimo decreto, e ai fini del termine dell’esecuzione di cui al successivo art. 50.
L’art. 68, c. 2-ter D.L. 18/2020 viene modificato in modo tale che, limitatamente ai piani di rateizzazione già in essere alla data del 8.03.2020 (del 21.02.2020 per i contribuenti residenti nei comuni della zona rossa) o dell’inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente alla pandemia da Covid-19, terminato lo scorso 31.08, il numero delle rate che determinano la decadenza della rateizzazione, passa dalle attuali 10 a 18.
Per i provvedimenti in essere prima che iniziasse la sospensione, si rende coerente, recita testualmente la relazione tecnica, il numero delle rate mensili non pagate che determina la decadenza della dilazione, con la durata del periodo di sospensione dei termini dei versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito dell’Inps e dagli avvisi di accertamento esecutivi già affidati all’agente della riscossione.
Di conseguenza, per i provvedimenti di rateizzazione le cui rate sono in scadenza nel periodo di sospensione, le rate potranno essere versate entro la fine del mese corrente (31.10.2021) al posto che entro il mese successivo il periodo di sospensione (entro il 30.09.2021), beneficiano dell’estensione da 10 a 18 del numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza del piano.
Impatto del Decreto fisco-lavoro in materia di decadenza e rateazione.
Nel Decreto fisco-lavoro viene confermato il posticipo delle rate da rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio. Tutte le rate scadute nel 2020 e nel 2021, già oggetto di proroga, potranno essere pagate in unica soluzione entro il prossimo 30.11. Si conferma in aggiunta anche la tolleranza dei 5 giorni di ritardo. Il D.L. 146/2021, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21.10.2021, n. 252, dispone una proroga per il pagamento delle rate derivanti dalla rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio degli omessi versamenti, intervenendo, in particolare, sull'art. 68, c. 3, D.L. 17.03.2020, n. 18.Sulla base delle disposizioni richiamate, il citato art. 68, c. 3, viene interamente sostituito, prevedendo che le rate da rottamazione dei ruoli di cui agli artt. 3 e 5 D.L. 119/2018, nonché quelle relative al saldo e stralcio degli omessi pagamenti di cui all’art. 1, c. 184 e seg. L. 145/2018, scadute nel corso del 2020 e del 2021, da pagare a determinate scadenze prefissate, devono essere pagate entro il 30.11.2021, se si tratta di quelle da corrispondere alla data del 28.02.2021, del 31.03.2021, del 31.05.2021 e del 31.07.2021.Le citate rate beneficiano della proroga e non possono fruire di una ulteriore dilazione, ma si rende applicabile la tolleranza fissata in 5 giorni di cui all’art. 3, c. 14-bis D.L. 119/2018; il pagamento delle rate dovrà essere eseguito in unica soluzione entro il prossimo 30.11.Si ricorda che la citata e ulteriore proroga riguarda tutte le tipologie di rottamazioni, compreso il saldo e stralcio, operando sempre la tolleranza dei 5 giorni di ritardo.Con un altro intervento, è stata introdotta l’estensione del termine di pagamento per le cartelle notificate dal 1.09.2021 al 31.12.2021, con la conseguenza che il termine per l’adempimento obbligatorio indicato nel ruolo, ai sensi dell’art. 25, c. 2 D.P.R. 602/1973 è fissato in 150 giorni, ai fini della determinazione degli interessi di mora di cui all’art. 30 del medesimo decreto, e ai fini del termine dell’esecuzione di cui al successivo art. 50.L’art. 68, c. 2-ter D.L. 18/2020 viene modificato in modo tale che, limitatamente ai piani di rateizzazione già in essere alla data del 8.03.2020 (del 21.02.2020 per i contribuenti residenti nei comuni della zona rossa) o dell’inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente alla pandemia da Covid-19, terminato lo scorso 31.08, il numero delle rate che determinano la decadenza della rateizzazione, passa dalle attuali 10 a 18.Per i provvedimenti in essere prima che iniziasse la sospensione, si rende coerente, recita testualmente la relazione tecnica, il numero delle rate mensili non pagate che determina la decadenza della dilazione, con la durata del periodo di sospensione dei termini dei versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito dell’Inps e dagli avvisi di accertamento esecutivi già affidati all’agente della riscossione.Di conseguenza, per i provvedimenti di rateizzazione le cui rate sono in scadenza nel periodo di sospensione, le rate potranno essere versate entro la fine del mese corrente (31.10.2021) al posto che entro il mese successivo il periodo di sospensione (entro il 30.09.2021), beneficiano dell’estensione da 10 a 18 del numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza del piano.