Perequazione delle pensioni per l'anno 2022

18 Gennaio 2022
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Aumentano dell’1,7% le pensioni nel 2022; lo ricorda l’Istituto nazionale di previdenza sociale con circolare 197/2021.
In maniera specifica, il Decreto interministeriale 17.11.2021, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1.01.2022, nonché valore della percentuale di variazione - anno 2021 e valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2020” ha previsto, all’art. 2, che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 è determinata in misura pari a +1,7 dal 1.01.2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
L’Inps, però, per assicurare il rinnovo delle pensioni in tempo utile per l’anno 2022 e rendere possibile la prima liquidazione delle pensioni con decorrenza gennaio 2022, ha utilizzato l’indice di perequazione disponibile al 15.10.2021, come elaborato dal competente Coordinamento generale statistico attuariale, pari all’1,6%; nel corso del primo trimestre dell’anno 2022 verrà effettuata l’elaborazione per la corresponsione delle differenze di perequazione, ove spettanti.

Si ricorda che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’Inps e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale; infatti, per determinare l’importo complessivo per applicare la perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’Inps e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata. Per le pensioni in totalizzazione e in cumulo la perequazione viene ripartita sulle singole quote, nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.
Per quanto concerne lo scorso anno, l’art. 1 del citato decreto stabilisce in via definitiva che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2020 è determinata in misura pari a 0,0 dal 1.01.2021, ne deriva che nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto nell'anno 2021.
Come detto in precedenza, l’Inps ha provveduto alla rivalutazione provvisoria delle pensioni nella misura dell’1,6%. Si ricorda che la L. 388/2000, Finanziaria 2001, all’art. 69 dispone che a decorrere dal 1.01.2001 la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90%; per le fasce d’importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75%.
L’art. 1, c. 478 L. 160/2019 dispone che a decorrere dal 1.01.2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, c. 1, L. 448/1998:

  • nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il trattamento minimo Inps;
  • nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo Inps;
  • nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il predetto trattamento minimo.

Aumentano dell’1,7% le pensioni nel 2022; lo ricorda l’Istituto nazionale di previdenza sociale con circolare 197/2021.

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