Perdite di esercizio ed emergenza Covid-19: nuova interpretazione

15 Aprile 2021
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Nuova interpretazione delle norme relative alla sospensione, fino al 31.12.2025, delle perdite di esercizio “Covid-19”: dopo il Mise, Assonime e il Notariato Milanese, interviene il Notariato del Triveneto.

Sulla disciplina della sospensione delle perdite si era pronunciato il MISE (circolare n. 26890/2021), precisando che solo quelle “emerse” nell'esercizio 2020 o, comunque, negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31.12.2020 erano da ritenersi disciplinate dall'art. 6 D.L. 23/2020; successivamente, con visione più ampia, la circolare Assonime n. 3/2021 e il Notariato di Milano, con la massima n. 196/2021 (che aggiorna la precedente n. 191), hanno ritenuto legittima anche l'inclusione temporale del 2019, invitando ad abbandonare la pedissequa interpretazione letterale e a includere nella disciplina agevolativa non solo le perdite “emerse” nel 2020, ma anche quelle accertate con il bilancio chiuso al 31.12.2019 o a giugno 2020 o, ancora, nei bilanci chiusi prima del 31.12.2020. Assonime osservava, altresì, che la sospensione opera indipendentemente dal fatto che le perdite siano state una diretta conseguenza dell'emergenza sanitaria, poiché l'emergenza sanitaria ha prodotto, e produce, effetti sistemici talmente ampi da non poter essere considerati avulsi e irrilevanti rispetto alle singole casistiche di crisi. Ai menzionati orientamenti si è aggiunto il Notariato del Triveneto, con ben 12 massime rese note il 10.04.2021 delle quali, per ragioni di sintesi, si commentano le più significative.

La massima T.A.1 evidenzia che l'entità delle perdite oggetto di “sterilizzazione” è quella che, complessivamente, emerge dal conto economico del bilancio relativo all'esercizio che comprende la data del 31.12.2020 (voce 21 del conto economico e voce IX dello stato patrimoniale passivo) e non solo quella parte di esse che incide sul capitale nominale, poiché non assorbita da eventuali riserve di patrimonio.
La massima T.A.5 (artt. 2446 e 2482-bis C.C.) muove dal presupposto che le perdite dell'esercizio che comprende la data del 31.12.2020 (in seguito: “esercizio 2020”), come risultanti dal conto economico di tale esercizio, non rilevino ai fini dell'applicazione degli artt. 2446, cc. 2 e 3 e 2482-bis, cc. 4, 5 e 6 C.C., così beneficiando della sospensione quinquennale. Pertanto, fatta salva la “sterilizzazione” per le sole perdite dell'esercizio 2020, tutte le altre disposizioni recate dagli artt. 2446 e 2482-bis C.C. continuano ad applicarsi. Per quanto precede:

  • se si è ridotto il capitale sociale di oltre 1/3 (senza ridurlo sotto il minimo di legge) per effetto di perdite diverse da quelle emerse nell'esercizio che comprende il 31.12.2020, sussiste l'obbligo di ridurre nominalmente il capitale sociale in proporzione delle perdite accertate se entro l'esercizio successivo la perdita di capitale non si sia ridotta a meno di 1/3. Ciò vale anche se il limite di 1/3 della perdita è stato superato per la prima volta nell'esercizio 2019, e nell'esercizio 2020 non si è rientrati entro tale limite, poiché le perdite da coprire non sono emerse nel 2020;
  • se il limite di 1/3 di perdita del capitale sociale, senza ridurlo sotto il minimo di legge, è stato superato per la prima volta nell'esercizio 2020 (a causa sia di perdite interamente emerse nel 2020 sia di perdite emerse in esercizi precedenti, la cui somma a quelle del 2020 comportano il superamento di tale limite), l'obbligo di ridurre il capitale sociale nominale slitta alla data di approvazione del bilancio 2025, salvo che negli esercizi successivi a quello oggetto di “sterilizzazione” non siano state accumulate perdite che, al netto di quelle emerse nel 2020, riducono il capitale sociale di oltre 1/3. In ogni caso, ove divenga attuale l'obbligo di riduzione del capitale sociale (5° o 2° esercizio successivo), la riduzione del capitale dovrà coprire tutte le perdite residue non sterilizzate a quella data (anteriori all'esercizio 2020, successive o in esso emerse).

Proseguendo, la massima T.A.7 (artt. 2447 e 2482-ter C.C.) precisa che la formulazione dell'art. 6, cc. 1 e 3 D.L. 23/2020 conduce alle seguenti conclusioni: ove si verifichino perdite nell'esercizio che comprende il 31.12.2020 tali da eccedere, singolarmente considerate o sommate a quelle emerse in altri esercizi, 1/3 del capitale sociale riducendolo al di sotto del limite legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per adottare gli opportuni provvedimenti, sottoponendo ai soci i relativi documenti contabili. L'assemblea così convocata potrà, in via alternativa, seguire 3 vie:

  • rinviare la decisione sulla copertura delle perdite alla chiusura dell'esercizio 2025;
  • ridurre il capitale a totale ripianamento delle perdite, con il contemporaneo aumento a un importo almeno pari al minimo di legge (oppure trasformare o liquidare la società);
  • coprire parzialmente le perdite mediante la sola riduzione parziale del capitale o effettuando una parziale ricapitalizzazione, senza necessariamente riportare il patrimonio netto oltre il minimo di legge del capitale sociale, e contestualmente rinviare alla chiusura dell'esercizio 2025 la decisione sulla copertura delle residue perdite.

Infine, la massima T.A.11 conferma la linea Assonime: la “sospensione” delle perdite emerse nell'esercizio che comprende il 31.12.2020, prescinde dal fatto che tali perdite siano riconducibili o causate dall'emergenza Covid-19.

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