Percorso a ostacoli per credito d'imposta locazioni

8 Gennaio 2021
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Il bonus per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 è legato all'ubicazione dell'immobile in zona rossa, ma tale definizione può variare nell'arco del periodo di vigenza del credito stesso, il che pone dubbi sul suo utilizzo.
Il credito d'imposta da locazioni è stato oggetto di una produzione notevole di norme, non tutte coordinate tra loro, il che provoca più di un dubbio sulla sua corretta applicazione. A partire dall'art. 65 D.L. 18/2020, per poi passare dall'art. 28 D.L. 34/2020 (con le modifiche introdotte in sede di conversione in legge). E ora con l'art. 8 D.L. 137/2020 è stata ulteriormente modificata la disciplina, sia per aspetti oggettivi, sia per aspetti soggettivi.
Sul fronte degli elementi oggettivi è stato eliminato il riferimento al tetto di € 5 milioni, quali ricavi dell'esercizio 2019, che rappresentano la misura massima dal punto della dimensione della impresa per accedere al bonus. Inoltre, i mesi di riferimento per computare il credito d'imposta diventano ottobre, novembre e dicembre, ma resta inalterato (grazie al rinvio all'art. 28 D.L. 34/2020 inserito nell'art. 8, c. 2 D.L. 137/2020) l'obbligo di registrare una diminuzione di fatturato di almeno il 50% mese su mese (2019 rispetto a 2020). Per questa misura viene richiamato il contesto europeo (comunicazione 19.03.2020 della Commissione Europea), ma non è prevista una clausola sospensiva in attesa di approvazione della UE, come invece era chiaramente stabilito nell'ampliamento del bonus da D.L. 104/2020.
Coordinando il citato art. 8 D.L. 137/2020 con l'art. 4 D.L. 149/2020 (Ristori-bis) è possibile delineare il quadro soggettivo di tale ulteriore credito d'imposta, diciamo per comodità, relativo ai canoni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. I soggetti interessati sono quelli dell'Allegato 1 al D.L. 137/2020 (nella versione rielaborata quale Allegato 1 del D.L. 149/2020), più i soggetti dell'Allegato 2 (es. molte attività di commercio al dettaglio di cui al codice Ateco 47, oltre a saloni estetici e agenzia di viaggio) che operano in zona rossa.
Per questi soggetti è previsto un esplicito riferimento alla zona in cui è ubicata l'attività, il che pone un problema di coordinamento normativo: infatti, la qualificazione delle zone varia a seconda dell'indice dei contagi, e quindi può accadere che un esercizio commerciale che si trovava in zona rossa a novembre, si trovi a dicembre in arancione. Sul punto si potrebbe dire che nemmeno per il mese di ottobre la norma ha operato il riferimento alla zona rossa, però una tesi positiva alla fruizione del credito dovrebbe poi spiegare il senso della concessione di questa agevolazione soltanto ad alcuni esercizi commerciali che magari, con riferimento a dicembre 2020, si trovano nella stessa condizione quanto a restrizioni.
Facciamo l'esempio di un commerciante al dettaglio con negozio ubicato a Milano (che era zona rossa nel novembre 2020) e un suo collega con negozio ubicato a Bologna: il primo avrebbe diritto al credito d'imposta per mese di dicembre e il secondo non ne avrebbe diritto, pur avendo un orario di apertura simile per il mese di dicembre. Detto ciò, secondo alcuni per ottenere il credito d'imposta è sufficiente che l'immobile locato sia stato ubicato in zona rossa tra il 3.11.2020 e il mese di dicembre 2020, anche se nel mese di dicembre quella zona non è più definita “rossa”: tesi che può trovare un'indiretta conferma nelle FAQ del 4.12.2020 diramate dal Mef sull'analogo tema della esenzione Imu. L'argomento meriterebbe una conferma urgente e magari univoca, se non è chiedere troppo.

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