Secondo l'Agenzia, il conteggio dei 183 giorni rilevanti per l'applicazione delle retribuzioni convenzionali per un dipendente in smart working, deve tener conto del luogo dove il soggetto si trova fisicamente.
L'incremento del numero dei rapporti di lavoro che si svolgono in maniera agile ha un impatto ormai evidente sulla mobilità e sulla fiscalità internazionale.
Con l'interpello 590/2021, una società italiana si è rivolta all'Agenzia delle Entrate rappresentando il caso di un proprio dirigente italiano distaccato presso la consociata tedesca.
La società intenderebbe applicare il sistema di tassazione basato sulle retribuzioni convenzionali perché il dipendente rimane fiscalmente residente in Italia dove si trova l'abitazione principale. Come è noto, l'art. 51, c. 8-bis del Tuir consente di tassare i redditi di alcune categorie contrattuali di lavoratori dipendenti sulla base delle retribuzioni convenzionali, in presenza di ulteriori condizioni, qualora questi conservino la residenza fiscale in Italia, ma prestino la propria attività esclusiva all'estero per almeno 183 giorni in un arco di 12 mesi.
Senonché, gli accordi contrattuali tra la società e il dipendente prevedono che una parte dell'attività lavorativa del dipendente in questione potrebbe essere svolta in smart working. Quindi una parte della prestazione lavorativa potrebbe, di fatto, essere svolta presso l'abitazione italiana del dipendente.
Lo smart working rende possibile che la prestazione lavorativa esplichi i suoi effetti in un Paese diverso da quello dove il dipendente risiede fisicamente. Ai fini dell'individuazione del Paese che ha il diritto a tassare il reddito occorre quindi dare prevalenza al Paese dove l'attività lavorativa è utilizzata o a quello dove l'attività lavorativa è svolta.
L'Agenzia, chiamata ad esprimere la propria opinione, non ha dubbi. La questione era stata in parte già affrontata dall'Amministrazione Finanziaria in relazione al luogo delle ferie, festività e altri giorni non lavorativi. La posizione è che tali periodi vanno computati a prescindere dal luogo in cui sono trascorsi. L'Agenzia, poi, considera dirimenti le indicazioni contenute nel Commentario OCSE all'art. 15 par. 1. Il Commentario precisa che, per individuare lo Stato contraente in cui si considera effettivamente svolta la prestazione lavorativa, bisogna avere riguardo al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.
In generale, secondo l'Agenzia, lo svolgimento in Italia dell'attività lavorativa in smart working (o in lavoro agile) comporta la presenza fisica in Italia e quindi comporta il conteggio delle relative giornate come periodo trascorso in Italia.
Al riguardo bisogna osservare che l'Agenzia, con riferimento a questo caso, ha rifiutato di apportare correttivi in via interpretativa a una normativa che certamente non è intesa per fronteggiare esigenze eccezionali.
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