Pensione anticipata “Opzione donna” anche con requisiti entro il 2020

1 Febbraio 2021
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La legge di Bilancio 2021 ha prorogato la possibilità per chi raggiunge i requisiti entro il 31.12.2020. Con messaggio 217/2021, l’Inps ha diramato le prime istruzioni.
In maniera specifica, l'art. 1, c. 336 della legge di Bilancio per il 2021 modifica l’art. 16, c. 1 D.L. 4/2019, convertito con modificazioni in L. 26/2019, stabilendo che il diritto al trattamento pensionistico anticipato delle donne secondo le regole di calcolo del sistema contributivo venga riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31.12.2020, in luogo del 31.12.2019, con un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni per quanto concerne per le lavoratrici dipendenti, ed a 59 anni per quanto riguarda le lavoratrici autonome.
Inoltre, la stessa disposizione, modificando l’art. 16, c. 3 D.L. 4/2019 posticipa al 28.02.2021, in luogo del 29.02.2020, la data entro la quale il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico.
Tenuto conto della data del 1.01.2021, di entrata in vigore della L. 178/2020, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1.02.2021, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2.01.2021, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria. Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 59, c. 9 L. 27.12.1997, n. 449. Di conseguenza, avremo che al ricorrere dei prescritti requisiti, le interessate possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1.09.2021 e dal 1.11.2021.
Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31.12.2020, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.
È da ricordare che con il D.L. 4/2019, convertito in L. 26/2019, era stato previsto che le lavoratrici non saranno soggette al regime degli incrementi della speranza di vita, mentre rimangono in vigore il particolare regime delle decorrenze ed il calcolo della pensione con il sistema contributivo.
La decorrenza del trattamento pensionistico è legata al trascorrere di un determinato tempo dal raggiungimento dei requisiti; in maniera specifica, in merito alle lavoratrici dipendenti dopo 12 mesi dal raggiungimento del diritto, mentre, le lavoratrici autonome dovranno attendere 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.
Altro tassello da aggiungere per accedere a tale forma di pensione di anzianità, è rappresentato dalla scelta della liquidazione della pensione con il sistema contributivo; è da sottolineare che ciò comporta, generalmente, una perdita dell’importo di pensione stimabile intorno al 25-30% rispetto alla liquidazione con il sistema retributivo fino al 31.12.2011, per coloro che sono in possesso di 18 anni di contributi al 31.12.1995.

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