Anche in caso di presentazione della dichiarazione, il professionista ha la possibilità di dimostrare l'assenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. Lo chiarisce la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18581/2021.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 30.06.2021, n. 18581, ha stabilito che, anche nell'ipotesi in cui sia presentata la dichiarazione Irap, il professionista può comunque dimostrare in giudizio l'assenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. L'onere probatorio spettante al contribuente, una volta assolto, porta all'annullamento della cartella di pagamento emessa in seguito alla procedura di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. 600/1973.
La controversia trae origine dal ricorso proposto da un avvocato avverso la cartella di pagamento con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto l'Irap non versata per l'annualità di imposta 2006, oltre interessi e sanzioni.
La C.T.P. accoglieva il ricorso con annullamento della cartella perché, dalla documentazione prodotta, non emergeva la sussistenza di autonoma organizzazione nello svolgimento dell'attività professionale. La decisione è stata integralmente capovolta dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale riteneva che la cartella di pagamento, siccome emessa ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973, a fronte di un omesso versamento di imposta dichiarato dallo stesso contribuente, avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi di forma e non per questioni di merito, che il contribuente avrebbe potuto sollevare solo avverso un provvedimento di diniego a istanza di rimborso.
Avverso la pronuncia della C.T.R., il professionista ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando violazione dell'art. 19, D.Lgs. 546/1992, in quanto il contribuente aveva impugnato l'iscrizione a ruolo indicata, sostenendo la mancanza del presupposto impositivo e non la cartella.
I giudici di legittimità, nel dichiarare fondato il motivo, hanno chiarito l'erroneità dell'orientamento per cui, in tema di Irap nella fase esecutiva, il contribuente non potrebbe “correggere” la propria dichiarazione fiscale: ne deriverebbe che gli sarebbe consentito soltanto chiedere il rimborso dell'indebito dopo avere integralmente versato l'imposta.
In primo luogo, nel caso in cui il ricorrente presenti la dichiarazione dei redditi, affermando di essere soggetto Irap, ma ne ometta il versamento, l'Agenzia delle Entrate è legittimata a emettere la cartella di pagamento, a norma dell'art. 36-bis D.P.R. 29.09.1973, n. 600, poiché la sussistenza dell'autonoma organizzazione, quale presupposto applicativo dell'imposta, è stata dichiarata dallo stesso contribuente. Tuttavia, la dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza, emendabile e ritrattabile, con la conseguenza che il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente. I giudici di legittimità hanno sancito che spetta poi al contribuente che "ritratta" la propria dichiarazione dimostrare il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria.
Anche in caso di presentazione della dichiarazione, il professionista ha la possibilità di dimostrare l'assenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. Lo chiarisce la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18581/2021.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 30.06.2021, n. 18581, ha stabilito che, anche nell'ipotesi in cui sia presentata la dichiarazione Irap, il professionista può comunque dimostrare in giudizio l'assenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. L'onere probatorio spettante al contribuente, una volta assolto, porta all'annullamento della cartella di pagamento emessa in seguito alla procedura di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. 600/1973.La controversia trae origine dal ricorso proposto da un avvocato avverso la cartella di pagamento con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto l'Irap non versata per l'annualità di imposta 2006, oltre interessi e sanzioni.La C.T.P. accoglieva il ricorso con annullamento della cartella perché, dalla documentazione prodotta, non emergeva la sussistenza di autonoma organizzazione nello svolgimento dell'attività professionale. La decisione è stata integralmente capovolta dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale riteneva che la cartella di pagamento, siccome emessa ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973, a fronte di un omesso versamento di imposta dichiarato dallo stesso contribuente, avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi di forma e non per questioni di merito, che il contribuente avrebbe potuto sollevare solo avverso un provvedimento di diniego a istanza di rimborso.Avverso la pronuncia della C.T.R., il professionista ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando violazione dell'art. 19, D.Lgs. 546/1992, in quanto il contribuente aveva impugnato l'iscrizione a ruolo indicata, sostenendo la mancanza del presupposto impositivo e non la cartella.I giudici di legittimità, nel dichiarare fondato il motivo, hanno chiarito l'erroneità dell'orientamento per cui, in tema di Irap nella fase esecutiva, il contribuente non potrebbe “correggere” la propria dichiarazione fiscale: ne deriverebbe che gli sarebbe consentito soltanto chiedere il rimborso dell'indebito dopo avere integralmente versato l'imposta.In primo luogo, nel caso in cui il ricorrente presenti la dichiarazione dei redditi, affermando di essere soggetto Irap, ma ne ometta il versamento, l'Agenzia delle Entrate è legittimata a emettere la cartella di pagamento, a norma dell'art. 36-bis D.P.R. 29.09.1973, n. 600, poiché la sussistenza dell'autonoma organizzazione, quale presupposto applicativo dell'imposta, è stata dichiarata dallo stesso contribuente. Tuttavia, la dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza, emendabile e ritrattabile, con la conseguenza che il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente. I giudici di legittimità hanno sancito che spetta poi al contribuente che "ritratta" la propria dichiarazione dimostrare il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria.