Il Decreto-Legge n. 84/2025 introduce importanti novità in materia di pagamenti tracciabili per liberi professionisti e lavoratori autonomi. La deducibilità di alcune tipologie di spesa sarà subordinata all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, come bonifici bancari o postali, carte e altri sistemi previsti dall’art. 23 del D.lgs. n. 241/1997. I pagamenti in contanti, al contrario, non garantiscono la possibilità di deduzione fiscale.
Per i professionisti in regime ordinario, le spese sostenute per conto del cliente (quindi viaggi, pasti, pernottamenti), se documentate e riaddebitate, non concorrono alla formazione del reddito, come stabilito dall’art. 54 TUIR. Con le nuove regole, tuttavia, se tali spese vengono pagate in Italia senza mezzi tracciabili, il rimborso diventa reddito imponibile. Resta invariato il trattamento delle spese sostenute all’estero, dove non vige l’obbligo di tracciabilità.
Il comma 2-bis dell’art. 54 TUIR sancisce che i costi sostenuti in Italia sono deducibili solo se regolati con pagamenti tracciabili. Per le spese non rimborsate dal cliente insolvente o sottoposto a procedure concorsuali, resta valida la deducibilità già prevista dall’art. 54-ter TUIR.
Le spese di rappresentanza, deducibili entro l’1% dei compensi annui, sono soggette all’obbligo generalizzato di tracciabilità, senza distinzione geografica.
Le nuove disposizioni si applicano a tutte le spese sostenute dal 18 giugno 2025. In particolare, l’art. 54-septies TUIR, comma 6-bis, stabilisce che le spese per trasporti, pasti e pernottamenti non riaddebitate al cliente restano deducibili solo se effettuate con mezzi tracciabili.
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