Dopo l'ultima riforma della legge cd. “Salva suicidi”, la persona fisica che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, per una volta sola può cancellare i propri debiti non pagati.
L'art. 14-quaterdecies (Debitore incapiente), inserito dall'art. 4-ter, c. 1, lett. m) D.L. 28.10.2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla L. 18.12.2020, n. 176, ha introdotto la figura del "debitore incapiente", ovvero la persona fisica meritevole, che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Tale debitore può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%. Non sono considerati utilità i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. La valutazione di rilevanza deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e l'occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.
La domanda di esdebitazione é presentata tramite organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende i seguenti aspetti:
L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, ha tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze. Il decreto é comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di 30 giorni. Decorsi 30 giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti e il debitore, conferma o revoca il decreto. Si aggiunge, pertanto, un altro istituto importante per aiutare i soggetti particolarmente in difficoltà.
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