L'Agenzia delle Entrate, preso atto delle complessità nella raccolta dei dati e nella predisposizione del modello, ha differito dal 16.03 al 31.03.2021 il termine ultimo per la presentazione della comunicazione.
I contribuenti che nel corso del 2020 hanno sostenuto spese per interventi tesi alla realizzazione di uno degli interventi che beneficiano della detrazione maggiorata del 110%, di cui all'art. 119 D.L. 34/2020 o degli altri interventi, indicati dal successivo art. 121, c. 2, possono optare, previo invio di una comunicazione telematica, in luogo della detrazione diretta della detrazione spettante, per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito.
Per le spese sostenute nel 2020, il termine fissato in origine al 16.03.2021 (Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 283847/2020, par. 4.1) è stato prorogato al 31.03.2021 (Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 51374/2021), permettendo agli interessati di valutare meglio la propria posizione e agli operatori di avere più tempo per trasmettere le comunicazioni. Peraltro, chi si è avvalso degli istituti di credito ha dovuto collocare i propri documenti sulle varie piattaforme delle società incaricate alla validazione, almeno 30 giorni prima, al fine di ottenere il via libera alla cessione.
In via preliminare, quindi, è opportuna la verifica degli interventi per i quali risulta possibile esercitare l'opzione, perché se è evidente che talune detrazioni sono rimaste fuori (bonus verde), anche per effetto di una riproposizione successiva all'entrata in vigore del D.L. 34/2020 (bonus mobili), l'art. 121 nell'individuare gli interventi, né fornisce un richiamo puntuale.
Si pensi, per esempio, agli interventi di ristrutturazione edilizia (detrazione del 50% su una soglia di spesa massima di 96.000 euro) che l'art. 121, c. 2 D.L. 34/2020 limita a quelli dell'art. 16-bis, c. 1, lett. a), b) e h) D.P.R. 917/1986. Si evince chiaramente dalla norma che gli interventi non contemplati non possono essere oggetto di trasferimento; si pensi, per esempio, agli interventi dell'art. 16-bis, c. 1, lett. c) del Tuir, per la ricostruzione o il ripristino dell'immobile danneggiato da eventi calamitosi o della successiva lettera d), per realizzazione autorimesse o posti auto.
Quando l'opzione di cui al citato art. 121 D.L. 34/2020, è esercitata in relazione agli interventi agevolati, per i quali il contribuente vuole beneficiare della detrazione maggiorata del 110%: l'efficacia resta subordinata all'ottenimento del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla fruibilità stessa, rilasciato in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 35 D.Lgs. 241/1997.
Posto che si rende necessario verificare quando le spese sono state sostenute, soprattutto con riferimento al 2020, per la comunicazione in scadenza il 31.03.2021, differenziate tra persone fisiche (principio di cassa) e imprese (principio di competenza), la comunicazione dell'opzione potrà essere inviata telematicamente dal beneficiario della detrazione, direttamente o tramite intermediario abilitato, ex art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998, dall'amministratore di condominio o, in assenza del condominio, da parte di un condomino (condominio minimo), direttamente o tramite intermediario e, infine, dal professionista abilitato che rilascia il visto di conformità, ai sensi dell'art. 119, c. 11 D.L. 34/2020, in presenza di interventi per i quali risulta possibile fruire della detrazione del 110%.
Infine, è possibile l'opzione per la cessione dei singoli stati di avanzamento (SAL) che l'art. 121, c. 1-bis dispone, limitatamente agli interventi che fruiscono della detrazione maggiorata del 110% per un numero non superiore a 2 e per un ammontare di ogni SAL di almeno il 30% dell'importo complessivo dell'intervento, con inevitabile acquisizione di asseverazione e visto di conformità. Non sono posti limiti al numero e all'entità dei SAL, invece, nel caso di opzione per la cessione e/o sconto in fattura delle altre detrazioni, come quelle relative agli interventi di recupero edilizio, di riqualificazione energetica e di rifacimento della facciata.
RATIO - CENTRO STUDI CASTELLI S.r.l.Via F. Bonfiglio 33 - 46042 Castel Goffredo (MN)Codice fiscale e Partita Iva: 01392340202Registro Imprese di Mantova n. 01392340202Capitale sociale € 10.400 i.v.
Lunedì-Venerdìore 9:00/13:00 - 14:30/17:00