Operazioni non fatturate? L'ammontare si considera “Iva inclusa”

13 Luglio 2021
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In caso di accertamento di omesse fatturazioni, il corrispettivo realmente ricevuto dal soggetto passivo deve essere computato come già inclusivo dell'Iva.
La direttiva 2006/112, in virtù del ben noto principio di neutralità, che connota la concreta applicabilità dell'Iva, deve essere interpretata nel senso che, qualora un soggetto passivo, commettendo un'evasione, non abbia emesso fattura, né dichiarato altrimenti le componenti reddituali ottenute in occasione di una simile operazione, la ricostruzione degli importi percepiti deve essere intesa come un prezzo che, nel quantum complessivamente accertato, ricomprenda anche l'Iva.
Tale conclusione emerge da un articolato intervento della Corte di Giustizia lussemburghese, chiamata ad intervenire in merito alla liquidazione di sanzioni inflitte ad un soggetto passivo spagnolo, avuto riguardo ad una rettifica fiscale conseguente al riscontro di omesse fatturazioni di operazioni imponibili. Trattasi nello specifico della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia della UE in data 1.07.2021, nella causa C-521/19.

In particolare, la vicenda trae spunto da una serie di accertamenti nel contesto dei quali si appurava che un soggetto passivo d'imposta (spagnolo) aveva realizzato operazioni attive senza fatturare le stesse e senza che fossero dichiarate ai fini impositivi. In pratica, oltre a non essere stato emesso alcun documento fiscale per tali operazioni di cessione, non venivano altresì riscontrati gli adempimenti dichiarativi sia ai fini dell'imposizione diretta che indiretta (Iva). A seguito di tali controlli l'Amministrazione Finanziaria spagnola provvedeva al recupero ai fini delle imposte dirette dell'intero importo accertato, non considerando l'Iva computabile pro quota (nel caso in specie nella misura del 10%).
Il contribuente accertato, in tal caso, contestava la procedura di controllo e applicazione del carico sanzionatorio, sostenendo non conforme a diritto la circostanza secondo cui si era qualificato il totale delle operazioni non fatturate al netto dell'Iva, per cui oltre al recupero delle imposte dirette si era ulteriormente operata l'applicazione dell'imposta indiretta.
La doglianza si fondava essenzialmente sul fatto che non veniva ritenuta corretta la condotta del Fisco spagnolo, i cui agenti avrebbero impropriamente sostenuto l'applicazione a posteriori dell'Iva ai medesimi importi che l'Amministrazione tributaria ha considerato redditi. Ciò contrasterebbe con la giurisprudenza CGUE, secondo cui, qualora siano scoperte operazioni in linea di principio soggette all'Iva, non dichiarate e non fatturate, l'Iva andrebbe computata in termini di inclusione rispetto al prezzo complessivamente convenuto e accertato: l'Iva dovrebbe pertanto intendersi come inclusa nel prezzo dei servizi forniti e non fatturati.

Tale interpretazione è stata pienamente condivisa dall'adita Corte Europea che ha confermato la circostanza secondo cui qualora la base imponibile di un'operazione commerciale, definita ai sensi degli artt. 73 e 78 della direttiva 2006/112, derivi da una ricostruzione a posteriori da parte dell'Amministrazione tributaria nazionale interessata, a causa della mancata indicazione dell'Iva su una fattura o dell'assenza di fattura, il corrispettivo realmente ricevuto dal soggetto passivo non deve essere computato come imponibile da assoggettare separatamente anche a imposizione ai fini dell'Iva, dovendo tale imposta essere considerata già parte dell'ammontare.

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