Omessa dichiarazione e responsabilità del commercialista

9 Agosto 2020
Categoria:


Nessuna accusa di evasione fiscale, ad eccezione della rilevazione del comportamento fraudolento del professionista.
Un contribuente condannato per evasione fiscale ricorre in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, adducendo la propria innocenza poiché aveva conferito un incarico ad un commercialista che, tuttavia, pur avendo ricevuto regolare mandato, ometteva di presentare la dichiarazione dei redditi del contribuente esponendolo, così, alle conseguenze previste dalla Legge. Tuttavia, la Corte di Cassazione (sent. n. 16469/2020) ha rigettato il ricorso, confermando la condanna del predetto contribuente sulla base delle argomentazioni che seguono.
In primo luogo, i giudici di legittimità ricordano che, in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 D.Lgs. 10.03.2000, n. 74, può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Cass. n. 18936/2016). In altre parole, l'elemento soggettivo è integrato dalla deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte nella piena consapevolezza della illiceità del fine e del mezzo. Pertanto, il soggetto deve non soltanto aver lasciato inadempiuto l'obbligo di dichiarazione coscientemente e volontariamente, ma deve essere stato consapevole che a tale inadempienza è corrisposta un'evasione d'imposta superiore alla soglia di punibilità stabilita, in ossequio alla volontà politica criminale di selezionare le condotte punibili.
Secondo la costante giurisprudenza, poi, neppure l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione. Infatti, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere. Tuttavia, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo né da una culpa in vigilando sull'operato del professionista, che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (Cass., Sez. III, sent. 18.06.2015, n. 37856).
Infine, conclude la Corte, in tema di dichiarazioni fiscali, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista a cui dà mandato a trasmettere in via telematica le dichiarazioni medesime alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è suscettibile d'esclusione solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento (così, Cassazione Penale Sent. 28.02.2020, n. 16469).

Abbonati a Ratio Quotidiano per continuare a leggere i contenuti integrali.
Scegli l’informazione di qualità a soli 30 centesimi al giorno


Abbonamento 12 mesi con attivazione immediata, accesso ai contenuti completi, notizie via e-mail, ultim’ora, archivio completo e ricerche on line:€ 83,20 (€ 80 + IVA 4%)Abbonati
Offerta riservata agli abbonati a qualsiasi altro servizio del Sistema Ratio:€ 52,00 (€ 50 + IVA 4%)AbbonatiSei già abbonato?Accedi alla tua area riservata

Articoli Correlati

magnifiercross