Omaggi all'era del Covid-19

23 Dicembre 2020
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Tutte le indicazioni della gestione fiscale per beni rientranti o meno nell'attività propria.
Anche se non sarà un Natale come eravamo abituati, con l'approssimarsi delle feste rimane la tradizione di omaggiare clienti, fornitori e dipendenti con regali. Il trattamento fiscale dell'omaggio è differente a seconda che il bene rientri o meno nell'oggetto dell'attività esercitata dall'imprenditore. Se i beni omaggiati rientrano nell'attività propria dell'impresa, ai fini reddituali costituiscono spese di rappresentanza. Diverso il trattamento ai fini Iva: se l'impresa sceglie di non detrarre l'Iva sull'acquisto o la produzione, anche la cessione gratuita è esclusa; se invece detraggono l'Iva sull'acquisto o la produzione, la cessione è rilevante ai fini Iva indipendentemente dal valore del bene. Nel caso di omaggi ai dipendenti dell'impresa, è prassi iscrivere il costo di acquisto di tali beni tra i costi di lavoro dipendente e non nelle spese di rappresentanza.
Invece, se gli omaggi non rientrano nell'attività propria dell'impresa, i costi sostenuti per l'acquisto sono integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, a condizione che siano di valore unitario non superiore a 50 Euro e quindi vengono qualificati come spese di rappresentanza (art. 108, c. 2 del Tuir). Con riguardo alla soglia di 50 Euro fissata per la deducibilità integrale, si precisa che quando l'omaggio è composto da più beni, la soglia va riferita al valore complessivo dell'omaggio e non ai singoli beni che lo compongono. Ai fini Iva, l'art. 19-bis1, c. 1, lett. h) D.P.R. 633/1972 prevede la detraibilità integrale dell'Iva per gli omaggi rientranti nelle spese di rappresentanza. Se gli omaggi sono destinati ai dipendenti, l'Iva è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.
Il trattamento fiscale dell'omaggio varia anche in base alla territorialità dell'omaggiato. Quando cui l'omaggio è destinato a cliente UE, se si tratta di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore, l'omaggio è imponibile ai fini Iva; se invece sono prodotti fuori dall'attività dell'impresa, allora è escluso ai fini iva. Se l'omaggio è diretto a clienti extra-UE, le cessioni sono non imponibili Iva e non rilevano nel plafond, trattandosi di una cessione priva di corrispettivo; se i beni non sono commercializzati dall'impresa, la cessione è invece fuori campo Iva.
Per gli omaggi di beni e servizi effettuati da professionisti, ai fini delle imposte dirette, le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, a prescindere dal valore unitario. Ai fini Iva, l'art. 2, c. 2, n. 4) D.P.R. 633/1972 esclude dalle cessioni imponibili “quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro 50,00”. Tale disposizione non si applica ai lavoratori autonomi, per i quali costituiranno cessioni imponibili le cessioni gratuite di beni di costo unitario inferiore a 50 Euro con i conseguenti obblighi di fatturazione, registrazione, ecc. degli omaggi.
In alternativa, si potrà decidere di non detrarre l'Iva sull'acquisto dei beni da omaggiare, rendendo irrilevante ai fini Iva la successiva cessione.
Le spese per omaggi sostenuti da contribuenti in regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito, in quanto i forfetari quantificano il reddito tramite l'applicazione del coefficiente di redditività previsto dalla specifica attività svolta all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti.



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Decreto ristori, tutte le novità

16/12/2020


Rateizzazione degli acconti, proroga della sospensione della Tosap e Consap e un nuovo contributo a fondo perduto in favore dei proprietari che riducono il canone dell'abitazione principale.



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Acconto Iva del 28.12

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Condizioni per l'esenzione, mentre si segnala che la Tari dovrà essere versata per intero anche dalle attività chiuse (bar, piscine, ecc.).

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