Novità precompilata 2023: i dati nel modello

5 Giugno 2023
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Sono state introdotte semplificazioni nelle procedure che consentono al contribuente di richiedere l’abilitazione di una persona di sua fiducia ad accedere alla propria dichiarazione precompilata.
Nella dichiarazione precompilata 2023 sono stati inseriti nuovi dati, che vanno ad aggiungersi a quelli già considerati negli scorsi anni. In particolare, le novità riguardano:

  • le spese sostenute per i corsi statali post diploma di “Alta formazione e specializzazione artistica e musicale” e i relativi rimborsi.
    I dati comunicati da tutti i soggetti appartenenti allo specifico elenco degli AFAM statali, trasmesso dal Ministero dell’Università e della Ricerca, vengono inseriti nel foglio informativo. Il contribuente potrà così inserire nel modello questi dati dopo aver verificato la presenza delle condizioni previste per richiedere il beneficio fiscale;
  • i canoni di locazione per gli alloggi adibiti ad abitazione principale e le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede.

  • Nel foglio informativo della dichiarazione precompilata sono riportati alcuni dati risultanti in Anagrafe Tributaria (tipologia di contratto, canone di locazione, numero di giorni di locazione, eventuali cointestatari). Il contribuente in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, previsti dalla normativa attualmente in vigore, potrà così inserire tali dati nella dichiarazione precompilata e usufruire delle relative detrazioni;
  • le spese per intermediazione immobiliare sostenute per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale (per i contratti di compravendita di immobili per i quali sono state richieste le agevolazioni “prima casa”).
    I dati disponibili in Anagrafe Tributaria (estremi del contratto di compravendita, agente immobiliare, spese sostenute con modalità tracciabili) sono riportati nel foglio informativo. Il contribuente, in presenza di tutte le condizioni soggettive
    previste per richiedere il beneficio fiscale, potrà così inserirli nel modello;
  • il credito d’imposta a favore delle persone fisiche che nel 2022 hanno sostenuto spese per lo svolgimento di Attività fisica adattata (Afa). Nel foglio informativo del beneficiario viene indicato l’importo del credito nella misura spettante (come stabilita dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2023). Il contribuente, in presenza delle condizioni previste per richiedere l’agevolazione fiscale, dovrà riportare tale importo nel rigo G15 del modello 730 (o nel rigo CR31 del modello Redditi Persone fisiche);
  • il credito d’imposta per i depuratori d’acqua e la riduzione del consumo di plastica (il cosiddetto “Bonus acqua potabile”).
    Sono utilizzati i dati riferiti al beneficio fiscale riconosciuto per le spese sostenute nel 2022, in base alle percentuali stabilite dal provvedimento dell’Agenzia dell’entrate del 3 aprile 2023. Questo dato andrà indicato nel rigo G15 del modello 730 (o nel rigo CR31 del modello Redditi persone fisiche).

Dal 2020 la detrazione del 19% della maggior parte degli oneri e delle spese spetta se il pagamento è stato effettuato con sistemi “tracciabili” (versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Questa regola non si applica agli acquisti di medicinali e dispositivi medici e per il pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Pertanto, la dichiarazione precompilata viene elaborata tenendo conto della regola sulla tracciabilità dei pagamenti, in base a quanto comunicato dagli enti esterni (per esempio, università, asili nido, Onlus, eccetera) e dal Sistema Tessera Sanitaria (per quanto riguarda le spese sanitarie).

In particolare i dati del modello precompilato sono:

  • i dati della Certificazione unica (Cu), consegnata dal datore di lavoro o ente pensionistico, nella quale sono indicati il reddito di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef e le addizionali regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i premi di risultato, i rimborsi di oneri erogati dal datore di lavoro e i dati dei familiari a carico;
  • i compensi di lavoro autonomo occasionale indicati nella Certificazione unica - sezione Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale certificati e indicati nella Certificazione unica;
  • i dati sulle locazioni brevi (corrispettivi e ritenute) contenuti nella Certificazione unica - Locazioni brevi, inviata dagli intermediari immobiliari. Il corrispettivo comunicato costituisce reddito fondiario per il proprietario dell’immobile o per il
    titolare di altro diritto reale oppure reddito diverso per il sublocatore o il comodatario. Dal 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Se vengono locati più di quattro immobili, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale
    e non può essere utilizzato il modello 730 ma deve essere presentato il modello Redditi Persone fisiche.

  • gli interessi passivi sui mutui, i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi e i contributi previdenziali (comunicati da banche, assicurazioni ed enti previdenziali);
  • i contributi deducibili e/o detraibili versati a enti o casse con finalità assistenziali o a società di mutuo soccorso;
  • i contributi versati per i lavoratori domestici (compresi i contributi previdenziali versati all’Inps tramite lo strumento del “Libretto di famiglia”);
  • le somme restituite nell’anno d’imposta dal contribuente all’Inps, ma assoggettate a tassazione, anche separata, in anni precedenti;
  • le somme rimborsate nell’anno d’imposta dall’Inps relative a oneri deducibili sostenuti dal contribuente in anni precedenti;
  • le spese sanitarie e i relativi rimborsi comunicati da medici, farmacie, strutture sanitarie accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture sanitarie autorizzate e non accreditate, parafarmacie, ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, iscritti agli elenchi speciali a esaurimento istituiti con il decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2019, e da enti e casse con finalità assistenziali per quanto riguarda i rimborsi;
  • le spese veterinarie e i relativi rimborsi (comunicati da farmacie, parafarmacie e veterinari);
  • le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri e i contributi versati alla previdenza complementare (comunicati, rispettivamente, da università e da enti che erogano rimborsi delle spese universitarie, da soggetti che esercitano attività di pompe funebri e da enti previdenziali);
  • le spese per i corsi statali post diploma di “Alta formazione e specializzazione artistica e musicale” e i relativi rimborsi (questi dati sono riportati nel foglio informativo);
  • le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi (comunicate dagli asili nido pubblici e privati e dagli atri soggetti che ricevono le rette e/o che erogano i relativi rimborsi;
  • le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e relativi rimborsi (comunicate dagli istituti scolastici costituenti il sistema nazionale di istruzione e/o da altri soggetti che erogano i rimborsi);
  • le tasse scolastiche versate con modello di pagamento F24 per l’iscrizione, la frequenza, il sostenimento degli esami e il rilascio dei diplomi (informazioni già in possesso dell’Agenzia delle entrate e non trasmesse dagli istituti scolastici);
  • • le erogazioni liberali agli enti del terzo settore e relativi rimborsi (comunicati dalle Onlus, dalle associazioni di promozione sociale, dalle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e dalle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la
    promozione di attività di ricerca scientifica). L’invio dei dati resta facoltativo per la generalità dei soggetti beneficiari delle erogazioni, ma è diventato obbligatorio, a partire dal periodo d’imposta 2021, per i soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate (comunque denominate) superiori a un milione di euro e, a partire dal periodo d’imposta 2022, per i soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate (comunque denominate)
    superiori a 220.000 euro;

  • i bonifici riguardanti le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica degli edifici (comunicati dalle banche e da Poste italiane).
    Le spese sostenute nell’anno d’imposta, relative alle singole abitazioni, vengono riportate nel foglio informativo. Nella dichiarazione, infatti, vengono direttamente inserite solo le spese relative alle parti comuni condominiali. Per le spese sostenute negli anni precedenti, invece, la nuova rata viene sempre indicata in dichiarazione (sia che si tratti di spese condominiali che su abitazioni singole)

  • alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, per esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, arredo degli immobili ristrutturati), i crediti d’imposta e le
    eccedenze riportabili;
  • le spese per interventi per i quali si può usufruire del “Superbonus” e quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica e per interventi di sistemazione a verde degli immobili effettuati sulle parti comuni dei condomini (comunicati dagli amministratori di condominio);
  • la detrazione del 20% del “Bonus vacanze” spettante al proprio nucleo familiare (o del 20% dell’importo del soggiorno, se questo è inferiore all’importo massimo dell’agevolazione riconosciuta), se fruito per vacanze iniziate entro il 31 dicembre 2021 ma pagate nei primi giorni del mese di gennaio 2022;
  • le spese per intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale (i dati sono riportati nel foglio informativo);
  • i canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale e le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede (i dati sono riportati nel foglio informativo);
  • gli oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta “pace contributiva”);
  • i rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, che sono state dedotte dal reddito complessivo degli anni precedenti;
  • il credito d’imposta spettante alle persone fisiche che nel 2022 hanno sostenuto spese per lo svolgimento di “Attività fisica adattata” (i dati sono riportati nel foglio informativo);
  • il credito d’imposta per depuratori d’acqua e riduzione del consumo di plastica, il cosiddetto “Bonus acqua potabile”;
  • altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria (per esempio, le informazioni relative agli immobili, i versamenti effettuati con il modello F24 e le compensazioni eseguite).


  • Fonte: Redazione TFDC

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