Novità per i lavoratori fragili

16 Febbraio 2021
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Dal 1.01 al 28.02 viene riconosciuta l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per chi ha il certificato di malattia con l'indicazione della condizione di fragilità.
Alla luce delle novità introdotte dalla L. 30.12.2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), l'Inps ha pubblicato il messaggio 15.01.2021, n. 171, per definire gli aspetti concernenti la tutela della malattia per i lavoratori in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e per i lavoratori “fragili.
In primo luogo, dal 1.01.2021, per i lavoratori privati posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento della prestazione, è decaduto l'obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione "gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva" per il riconoscimento dell'indennità di malattia.
In secondo luogo, per i lavoratori fragili, ossia coloro che sono considerati particolarmente a rischio per specifiche patologie secondo quanto previsto dall'art. 26, c. 1-bis D.L. 14.08.2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13.10.2020, n. 126, è stato introdotto un nuovo periodo di tutela compreso dal 1.01 al 28.02.2021 durante il quale vige l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per quanti in possesso di certificazione di malattia riportante l'indicazione della condizione di fragilità, equiparazione che comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa a carico dell'Inps.
Da ultimo, si fa presente che l'art. 1, c. 481 L. 178/2020 ha contestualmente prorogato al 28.02.2021 anche la previsione del comma 2-bis dell'art. 26 D.L. 18/2020 (in precedenza valida solo per il periodo dal 16.10.2020 al 31.12.2020) che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

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