I limiti del D.L. 137/2020 e le novità introdotte per i datori di lavoro che usufruiscono delle misure di sostegno dopo la data spartiacque.
La diffusione del Covid-19 non si è fermata nel corso degli ultimi mesi portando, di conseguenza, alla necessità di adottare nuove misure per la riduzione dei contagi a livello nazionale. Le misure restrittive attuate dalle diverse Regioni hanno contribuito ad aumentare la riduzione o, peggio ancora, una sospensione dell'attività lavorativa per diverse aziende. Il D.L. 137/2020, emanato proprio per far fronte alla situazione di emergenza, introduce diverse novità, tra le quali attira la nostra attenzione la proroga degli ammortizzatori sociali Covid.
Di fatto, ahinoi, non si tratta di una mera proroga dei provvedimenti finora adottati, ma viene introdotta una nuova possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali disposta in data 28.10.2020. Le nuove indicazioni, però, presentano diverse criticità e nuovi aspetti che è il caso di approfondire.
L'art. 12, c. 1, prevede un periodo di accesso a CIGO, CIGD o FIS pari a 6 settimane collocate nel periodo compreso tra il 16.11.2020 e il 31.01.2021. Ma vediamo subito la prima peculiarità: per i datori di lavoro che non hanno fruito interamente delle 18 settimane previste dal D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) e che ne fanno richiesta alla data del 16.11, l'istanza di intervento presentata in tale data finirà (automaticamente) per erodere il pacchetto delle 6 settimane ulteriori. I datori di lavoro, secondo il D.L. 137/2020, potranno presentare domanda delle nuove 6 settimane solamente nel caso in cui siano già state richieste e approvate le seconde 9 settimane delle 18 previste dal Decreto Agosto.
Viene riservato un trattamento diverso (e giustamente di favore) per quelle imprese che presentano un codice ATECO contenuto nell'elenco del D.P.C.M. 24.10.2020: queste aziende possono eccezionalmente richiedere le 6 settimane del D.L. 137/2020, pur non avendo interamente richiesto e fruito delle 18 settimane complessive; in aggiunta, non saranno tenute al versamento di alcun contributo addizionale.
Tutte le istanze presentate dopo la data del 16.11 dovranno avere in allegato la dichiarazione del fatturato (autocertificazione che compara il fatturato del primo semestre 2020 con quello analogo del 2019).
Rimane invariata la procedura, anche semplificata, di informativa, consultazione sindacale ed esame congiunto.
Una criticità, fortunatamente corretta in questi ultimi giorni, era la questione del periodo utile all'invio delle istanze. Il dubbio nasceva dall'espressione contenuta nella norma, secondo la quale le 6 settimane (che decorrono dal 16.11) possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello di pubblicazione del D.L. 137/2020: ciò stava a significare che avrebbero avuto scadenza il 30.11.2020. L'Inps, con il messaggio n. 4484 pubblicato nel pomeriggio del 27.11.2020, comunica che “in attesa di una imminente Circolare” il termine di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione ai sensi dell'art. 12, D.L. 137/2020 si intende posticipato al 31.12.2020. Weekend salvato (si fa per dire) per i consulenti del lavoro.
IMPOSTE E TASSE
Acconti Irpef, Ires e Irap in scadenza il 30.11.2020
25/11/2020
Decreto Ristori-quater atteso entro dopodomani, venerdì 27.11.2020: si lavora per una sospensione generale che anticiperebbe l'appuntamento con il Fisco di lunedì 30 (€ 1,7 miliardi di versamenti). Le ipotesi per le scadenze di dicembre (€ 3,1 miliardi).
IMPOSTE E TASSE
Rinvio delle imposte di novembre e dicembre
20/11/2020
La misura allo studio nel nuovo Decreto Ristori-quater dovrebbe essere applicabile in tutta Italia e prende come parametro il volume delle perdite. Per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi verso un nuovo termine al 31.12.2020.