Ai fini Iva non va operata alcuna retro detrazione della nota di credito emessa, purché nei termini, nell'anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto per recuperare l'Iva (infruttuosità, risoluzione, ecc).
Una nota di accredito emessa dal fornitore nell'anno successivo, entro i termini previsti dal combinato disposto dell'art. 26 e dell'art. 19 D.P.R. 633/1972, non determina l'imputazione dell'Iva in recupero nell'anno precedente in cui è sorto il presupposto come va fatto, invece, per le fatture di acquisto “arrivate” ma annotate, entro la dichiarazione Iva, solo nell'anno successivo. Questa tesi già sostenuta su queste pagine (si veda Ratio Quotidiano del 4.04.2018) pare ormai definitivamente sposata dall'Agenzia delle Entrate avendo trovato conferma anche nel contesto della recente risposta d'interpello 17.02.2021, n. 119; in senso analogo le conclusioni della precedente risposta 192/E/2020, con cambio di orientamento rispetto alla n. 107/E/2020 riferita a un particolare stralcio ex lege.
La questione e le 2 tesi. Sul fatto che dal 2017 anche per le variazioni in diminuzione ex art. 26, c. 2 (nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili; mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero di un piano attestato; applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente) il termine ultimo entro cui è possibile per il fornitore esercitare il recupero sia ridotto alla scadenza “ordinaria” della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui sorge il presupposto, si era fin da subito espressa la circolare n. 1/E/2018 (par. 1.5). Con emissione oltre detto termine il recupero non sarebbe peraltro esercitabile (nemmeno attraverso dichiarazione integrativa) giacché la mancata variazione in diminuzione non rappresenterebbe un errore non essendo un obbligo (risposte Agenzia delle Entrate nn. 55/2019 e 331/2019). Fermo restando il termine ultimo, quello che non risultava completamente chiaro era l'individuazione del periodo in cui imputare l'Iva in recupero/detrazione: nell'anno precedente in cui è sorto il presupposto per il recupero (ad esempio la chiusura infruttuosa del fallimento), oppure nel periodo di successiva emissione della nota di variazione da parte del fornitore?
La soluzione. La tesi confermata dall'Agenzia è la seconda che ha quindi anche confermato che detta variazione entrerà nella dichiarazione relativa all'anno in cui è stata esercitata la variazione (Iva 2022 per la nota di accredito emessa entro il 30.04.2021 relativa al presupposto sorto nel 2020). La posizione ha suscitato qualche perplessità fra i commentatori; a giudizio di chi scrive, invece, questa posizione, oltre che la più semplice, è anche perfettamente aderente all'impostazione derivante dai canoni comunitari. Come spiegato nella circolare 1/E/2018 il diritto alla detrazione Iva sugli acquisti è infatti esercitabile solo al perfezionarsi della duplice condizione che l'imposta sia esigibile (requisito sostanziale) e che la stessa risulti documentata dal possesso di una regolare fattura (requisito formale).
La seconda tesi risulta maggiormente aderente a detta impostazione anche per la nota di credito laddove si osservi che se il fornitore la emette ad aprile dell'anno successivo il requisito formale (possesso) non può dirsi sussistere nell'anno precedente e pertanto l'auto detrazione non può essere retro imputata. Analoghe conclusioni, in assenza di frodi, hanno trovato conferma anche per la detrazione su note di addebito successive all'operazione originaria (risposte Agenzia delle Entrate nn. 267 e 531/2020).
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