Non imponibili i rimborsi spese per i dipendenti in smart working

30 Luglio 2021
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Nel caso in cui i costi rimborsati al dipendente siano da considerarsi riferibili a consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro, tali somme non sono imponibili ai fini Irpef.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello 30.04.2021, n. 314, con la quale l'ente si è espresso circa l'imponibilità a fini Irpef dei rimborsi spese, si apre ricordando che, ai sensi dell'art. 51, c. 1 del Tuir, costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Viene in sostanza sancito il cosiddetto principio di “onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante”, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Ne discende, in linea generale, che tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente.

Subito dopo viene specificato, però, che, in relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, la circolare 23.12.1997, n. 326 afferma che possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardino spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente, come ad esempio quelle per l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore. A suggello, viene richiamata la risoluzione del 9.09.2003, n. 178/E, nella quale è stato chiarito che “non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore” e, inoltre, che “non sono fiscalmente rilevanti, in capo al dipendente, le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro”.

Occorre poi ricordare che, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell'ipotesi in cui il legislatore abbia previsto un criterio volto a determinarne la quota che, dovendosi ritenere riferibile all'uso nell'interesse del datore di lavoro, può essere esclusa dall'imposizione.

Infine, circa la modalità di determinazione dell'ammontare della spesa rimborsata, viene richiamata la risoluzione 20.06.2017, n. 74/E, nella quale è stato affermato che “qualora il legislatore non abbia provveduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente”.

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