Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.
Erano attese da qualche mese le istruzioni Inps (ma soprattutto si attendeva il positivo parere della Commissione Europea) per poter consentire alle aziende, che non hanno richiesto trattamenti di cassa integrazione riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica, di poter usufruire di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali.
Come già chiarito con la circolare Inps n. 105/2020, l’ammontare dell’esonero, introdotto dal Decreto Agosto, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail. Più specificatamente l’importo dell’agevolazione è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi citati. Tale importo può essere fruito, fino al 31.12.2020, per un periodo massimo di 4 mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile. Di fatto, la contribuzione non versata, stante l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, per i mesi di maggio e giugno costituisce il parametro dell’agevolazione che, come previsto dalla legge, dovrà essere raddoppiato.
È però opportuno ricordare che la quota di esonero mensilmente fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta. Da ciò ne deriva che l’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minor importo tra la contribuzione teoricamente dovuta per la retribuzione persa in forza del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.
Operativamente i datori di lavoro che intendono usufruire dell’esonero in argomento dovranno inoltrare all’Inps, come indicato nel messaggio 13.11.2020, n. 4254, selezionando l’apposita funzione presente nel Cassetto previdenziale un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 D.L. 104/2020”. Nell’istanza i datori di lavoro saranno tenuti ad autocertificare tutti gli elementi che dovranno consentire all’istituto di quantificare il beneficio: ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione persa, l’importo dell’esonero. La richiesta dovrà essere necessariamente inoltrata prima della trasmissione dell’UniEmens relativo al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi delle procedure delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). I datori di lavoro, nelle ipotesi in cui in intendano recuperare l’esonero spettante nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020, limitatamente ai casi in cui non fosse possibile con la denuncia contributiva del mese, dovranno avvalersi della procedura in ultimo descritta.
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