Libero entro i 5.000 euro, vincolato alla presentazione della dichiarazione e all'attesa dei 10 giorni, nonché alla presenza di visto di conformità, oltre i 5.000. Fanno eccezione i contribuenti virtuosi.
Entro il 28.02.2021 è necessario presentare la dichiarazione Iva che consente di omettere il singolo invio della LIPE del 4° trimestre 2020. Oltre tale data è possibile l'invio della dichiarazione Iva (sino al 30.04.2021), ma solo se entro il 28.02.2021 si invia la LIPE del 4° trimestre 2020.
Dalla dichiarazione Iva 2021 sul 2020 potrebbe emergere un credito e tale credito può essere utilizzato:
• entro i 5.000 euro liberamente, anzi, l'utilizzo è possibile già dal 1.01.2021, pertanto prima ancora della presentazione della dichiarazione Iva annuale, con i consueti codici 6099 e anno 2020;
• oltre i 5.000 euro sono previsti 2 vincoli:
1) dotare la dichiarazione Iva di visto di conformità (eccezion fatta per le casistiche che sotto verranno riportate);
2) attendere 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione Iva, prima che sia consentito l'utilizzo del credito (per esempio, dichiarazione Iva presentata il 28.02.2021, credito utilizzabile in compensazione oltre i 5.000 a partire dal 10.03.2021).
Ovviamente i vincoli di compensazione valgono solo per le compensazioni orizzontali e non per quella verticale che non è soggetta ad alcun limite.
Il visto di conformità necessario per l'utilizzo oltre i 5.000 euro può non essere apposto se il contribuente (soggetto ISA) ha conseguito negli anni scorsi un punteggio di affidabilità almeno pari a:
• 8 per il solo 2019;
• e/o 8,5 quale media per il 2018 e 2019.
Anche una sola delle 2 condizioni consente di evitare di apporre il visto fino a 50.000 euro annui di credito Iva. Tuttavia, è sempre necessario attendere i 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione Iva prima dell'utilizzo in compensazione oltre i 5.000 euro.
Si vedano i seguenti esempi:
- il soggetto A nel 2018 ha conseguito un punteggio ISA di 7 e nel 2019 un punteggio di 8. Potrà non apporre il visto per l'8 del 2019;
- il soggetto B nel 2018 ha conseguito un punteggio ISA di 9 e nel 2019 di 7. La media è 8. Dovrà apporre il visto perché non ha conseguito almeno 8 nel 2019 e la media è inferiore a 8,5;
- il soggetto C nel 2018 ha conseguito un punteggio ISA di 10 e nel 2019 di 7. La media è 8,5. Potrà non apporre il visto anche se nel 2019 ha conseguito un 7.
L'F24 con le compensazioni andrà presentato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Se invece si intende chiedere a rimborso il credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale, è necessario rientrare in una delle causali che prevedono la possibilità di richiedere il rimborso e che il credito sia superiore a 2.582,28. Si procede nel seguente modo:
• entro i 30.000 euro, senza necessità di apporre né visto né garanzia, ma con l'attestazione delle società e degli enti operativi;
• oltre i 30.000 euro apponendo visto o garanzia, attestazione delle società e degli enti operativi e attestazione di alcuni requisiti patrimoniali.
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