L'imu si paga anche se i coniugi risiedono in due comuni diversi

3 Febbraio 2022
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Accertamenti Imu sulle doppie residenze dei coniugi senza sanzioni, in quanto fino ad oggi gravava la sussistenza dell’obiettiva incertezza sull’ambito di applicazione della norma. A decorrere dal 2022, invece, la scelta dell’unità immobiliare esente deve essere fatta con la dichiarazione da presentarsi a giugno 2023, a cura del proprietario della casa.

Con l’introduzione dell’Imu, la nozione di abitazione principale ha subìto alcune modifiche. In particolare, mentre nell’Ici non era normato il caso dello sdoppiamento di residenze tra coniugi, nel nuovo tributo si è espressamente previsto che in caso di due abitazioni principali ubicate nello stesso Comune, solo una di esse – a scelta del contribuente – ha diritto all’esenzione.

La mancanza di indicazioni legislative in ordine all’ipotesi delle residenze disgiunte in Comuni diversi implicasse il raddoppio dell’esenzione, a tutela di esigenze effettive dei coniugi, quali ad esempio quelle lavorative.

Questa tesi non è stata tuttavia accolta dalla Cassazione che, in numerose sentenze, ha affermato che l’esenzione per l’abitazione principale non può mai essere duplicata, neppure in caso di residenza in Comuni diversi. Il punto è però che, sempre alla luce di tale orientamento, laddove non sia dimostrato che il nucleo familiare risieda e dimori nello stesso immobile, l’esonero non compete per nessuna unità. Questo significa penalizzare proprio i casi in cui i coniugi hanno effettivamente l’esigenza di tenere dimore distinte, ad esempio per necessità lavorative. Va tuttavia segnalata.

La soluzione legislativa

Si è intervenuti con l’articolo 5-decies del Dl 146/2021 peraltro non in via interpretativa, modificando la disposizione di riferimento e accomunando la situazione delle due abitazioni principali nello stesso Comune e quella relativa alle abitazioni in Comuni diversi. Si è pertanto stabilito che in entrambe tali fattispecie solo una delle due unità è esente, a scelta del contribuente.

Il dipartimento conferma che per le annualità pregresse vale il principio recato nell’articolo 10 dello Statuto del contribuente, in base al quale non sono irrogate sanzioni in caso di obiettiva incertezza sull’ambito di operatività di una norma. Nel caso di specie, sempre secondo il ministero, la previsione normativa in questione è stata oggetto di interpretazioni divergenti da parte della Suprema corte, che hanno pertanto creato le premesse per la disapplicazione delle sanzioni.

A ben vedere, peraltro, nella situazione in esame potrebbe ugualmente richiamarsi il principio della tutela dell’affidamento del contribuente, pure sancito nel medesimo articolo 10, al comma 2. In forza di questo, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori nei casi in cui il contribuente sia stato indotto in errore da atti dell’amministrazione finanziaria. Ma è indubbio che molti contribuenti abbiano ritenuto di poter contare sulla circolare 3 del 2012 delle Finanze che per l’appunto aveva affermato il diritto alla doppia esenzione, trovandosi successivamente “spiazzati” dalla Cassazione.

Fonte: Redazione TFDC

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