L'Inps, con la circolare n. 10/2021, ha diramato i dati per il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale relativa al 2021.
Si sottolinea che per quest'anno, in pratica, i valori rimangono uguali a quelli del 2020. Infatti, in merito alla rivalutazione dei limiti minimi di retribuzione giornaliera, l'art. 1, c. 287 L. 208/2015 ha stabilito con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, che non può risultare inferiore a zero la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice Istat (prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati) relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente. Di conseguenza, anche se la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra l'anno 2020 e l'anno 2019, accertata dall'Istat è pari a -0,3%, la misura per l'anno 2021 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2020.
Ne deriva che non sono necessarie regolarizzazioni per il mese di gennaio 2021.
Minimale di retribuzione - Tenendo conto di quanto precisato, in merito all'anno 2021 il valore minimo giornaliero di retribuzione risulta pari a 48,98 euro, cioè il 9,5% dell'importo del trattamento minimo in vigore al 1.01, che per il 2021 risulta essere pari a 515,58 euro mensili.
Retribuzioni convenzionali - Per l'anno 2021 tutte le retribuzioni convenzionali in genere dovranno seguire le previsioni delle relative norme in materia e non potranno essere inferiori a una certa cifra minima, che risulta pari per l'anno in corso a 27,21 euro.
Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi - La previsione normativa (art. 7, c. 1, primo periodo, L. 638/1983 come modificato dall'art. 1, c. 2 L. 389/1989) stabilisce che il limite di retribuzione per accreditare i contributi non deve essere inferiore al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1.01 di ciascun anno: essendo l'importo del trattamento minimo pari a 515,58 euro, per l'anno 2021 la retribuzione settimanale non dovrà essere inferiore a 206,23 euro e quella annuale a 10.724,00 euro.
Massimale annuo contributivo e pensionabile L. 335/1995 - Il massimale in questione, introdotto dall'art. 2, c. 18 L. 335/1995, riguarda in particolare coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1.01.1996 e coloro che opteranno per il calcolo della pensione con il sistema contributivo; per l'anno 2021 risulta essere pari a 103.055,00 euro.
Inpdap - Si applicano anche ai lavoratori pubblici le disposizioni di carattere generale per la determinazione degli imponibili, di cui abbiamo fatto cenno fin qui.
Enpals - Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995: il contributo di solidarietà, ai sensi dell'art. 1, cc. 8 e 14 D.Lgs. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale retributivo e pensionabile pari, per l'anno 2021, a 103.055,00 euro.
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