La difficile individuazione della tutela applicabile al licenziamento disciplinare ritenuto illegittimo perché sproporzionato.
Con la sentenza 9.07.2021, n. 19585 la Cassazione Civile è tornata sul tema della sanzione applicabile in caso di licenziamento disciplinare dichiarato illegittimo per difetto di proporzionalità fra condotta contestata (e accertata) e sanzione inflitta.
Segnatamente, la Suprema Corte ha ritenuto che, nell'ipotesi di accertata sproporzione tra sanzione applicata e condotta contestata, la tutela risarcitoria può essere disposta solo se la condotta stessa non sia sussumibile in alcuna delle fattispecie per cui i contratti collettivi o i codici disciplinari prevedano l'irrogazione di una sanzione conservativa mentre va disposta la tutela reintegratoria se il fatto contestato e accertato è contemplato da una norma negoziale vincolante e tipizzato come punibile con una sanzione conservativa.
Quanto sopra, ovviamente, nel sol caso in cui al rapporto di lavoro trovi ancora applicazione l'art. 18 L. 300/1970 e, quindi, per gli assunti a tempo indeterminato ante 7.03.2015. L'art. 18 L. 300/1970, come novellato dalla L. 92/2012, infatti, prevede al comma 4 che il Giudice debba applicare la reintegrazione nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro non solo per insussistenza del fatto contestato bensì, per l'appunto, anche laddove il fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili.
Di conseguenza, in detto quadro normativo la tutela indennitaria di cui al comma 5, essendo riservata alle altre ipotesi in cui il Giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, si applica solo laddove il licenziamento sia censurato sotto il profilo della sproporzione, ma senza che la condotta posta alla base della sanzione espulsiva fosse espressamente contemplata fra quelle atte a giustificare l'irrogazione di una sanzione meramente conservativa.
Per gli assunti dopo il 7.03.2015, invece, si applica il D.Lgs. 23/2015 che, lo si ricorda, a differenza dell'art. 18 L. 300/1970 prevede la reintegrazione, in caso di licenziamento disciplinare, solo nell'ipotesi di manifesta insussistenza del fatto contestato e non anche nell'ipotesi in cui la condotta stessa sia sussumibile in alcuna delle fattispecie per cui i contratti collettivi o i codici disciplinari prevedano l'irrogazione di una sanzione conservativa.
Di conseguenza, in detto quadro normativo il licenziamento disciplinare dichiarato illegittimo per difetto di proporzionalità non potrà mai dare luogo alla reintegrazione.
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