L’esenzione Iva è valida anche per i corsi a distanza

14 Aprile 2022
Categoria:


Esenzione IVA formazione: se c’è l’accreditamento e l’attività formativa ha origine nella Regione di riferimento, l’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta è valida sia per i corsi in presenza che per la didattica a distanza.

Lo stabilisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 25 del 14 gennaio 2022.

L'articolo 10, primo comma, n. 20), del Decreto IVA prevede l'esenzione ai fini IVA per «le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale (...)».

Come chiarito nella circolare n. 22/E del 18 marzo 2008, la citata disposizione, in ossequio a quanto previsto dalla disciplina unionale (articolo 132 della direttiva 2006/112/CE), subordina l'applicazione del beneficio dell'esenzione dall'applicazione dell'IVA al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:

  • devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
  • devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

Con riguardo al caso in esame, relativamente agli organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall'Amministrazione della Pubblica istruzione, la circolare n. 22/E del 2008, al paragrafo 4, chiarisce che il riconoscimento utile ai fini fiscali continua a essere effettuato dai soggetti competenti per materia (regioni, enti locali, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, per esempio, con l'iscrizione in appositi albi o attraverso l'istituto dell'accreditamento il cui riconoscimento deve riguardare specificamente il corso educativo, didattico, che l'organismo intende realizzare". L’Agenzia dell’Entrate ha chiarito che non può trovare applicazione l'esenzione IVA alle attività di formazione svolte al di fuori dell'ambito della Regione che ha rilasciato l'accreditamento per l'attività formativa, senza però affrontare il tema dei corsi effettuati mediante didattica a distanza.

Si ritiene pertanto che la modalità di fruizione "a distanza" dei servizi di Pagina 4 di 5 insegnamento in esame non faccia mutare la natura delle operazioni svolte, che rimangono pur sempre delle prestazioni di insegnamento. La circostanza che tali prestazioni siano rese nei confronti sia di studenti fisicamente presenti nella sede in cui viene erogato il corso, sia di studenti che assistono al corso medesimo tramite una piattaforma con modalità a distanza, per cui potrebbero trovarsi anche al di fuori della Regione X, non assume rilevanza ai fini dell'esenzione dall'IVA della relativa prestazione perché la fruizione del corso avviene in modalità sincrona, con la possibilità di interazione in tempo reale tra docente e studente.

Dal momento che la sede operativa da cui sono rese le menzionate prestazioni didattiche è localizzata nella Regione X, che ha proceduto a fornire l'accreditamento dei corsi alla Società, appare rispettato, ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA, il collegamento tra l'erogazione delle attività di formazione e la regione che ha rilasciato l'accreditamento per l'attività formativa.

Fonte: Redazione TFDC

Per avere informazioni e aggiornamenti tramite la nostra Newsletter, registrati qui

Se sei interessato in merito ad eventi e novità fiscali che riguardano il nostro CAF seguici su Linkedin e Facebook!

Articoli Correlati

magnifiercross