Legge di stabilità, i nuovi ammortizzatori Civid-19

7 Gennaio 2021
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Confermate e prorogate le misure finalizzate ad affrontare la pandemia, con le nuove 12 settimane di copertura.
Nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2020 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2021 (L. 30/12/2020, n. 178), all’interno della quale sono contenute diverse misure in materia di lavoro, tra cui spicca la proroga degli ammortizzatori sociali COVID.
La durata - Viene prevista la concessione di altre 12 settimane di ammortizzatori sociali emergenziali, che costituiscono la durata massima che potrà essere richiesta con causale “COVID-19”. La Stabilità, però, a differenza di quanto fatto dal Decreto “Cura Italia” in poi, propone una differenziazione in termini di periodo entro il quale poter utilizzare tali settimane:
- tra il 1.01.2021 e il 31.03.2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.
Anche questa volta, inoltre, sarà necessario porre massima attenzione al pregresso: i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 12 del Decreto Ristori (D.L. 137/2020, come convertito dalla L. 176/2020) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1.01.2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 “nuove” settimane. Si avrà dunque la situazione rissunta nella tabella allegata.
Contributo addizionale - A differenza degli ammortizzatori di “fine 2020”, le nuove settimane saranno del tutto gratuite, non essendo prevista alcuna contribuzione addizionale in relazione alla riduzione di fatturato.
Lavoratori interessati - I trattamenti saranno riconosciuti a tutti i lavoratori assunti dopo il 25/03/2020 e, in ogni caso, in forza al 01/01/2021, data di entrata in vigore della Stabilità.
Termini e modalità di presentazione delle domande e dei modelli SR41 - Resta invariato il termine di invio delle domande, coincidente con la fine del mese successivo rispetto all’inizio di riduzione/sospensione: in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato al 28/02/2021 e cioè la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della L. 178/2020 (01/01/2021). Anche per i modelli Sr41 restano validi il termine della fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione: in fase di prima applicazione, si noti che i termini sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata della Stabilità, soltanto se questa è posteriore a quelle sopra descritte.
Non rimane che attendere, come di consueto, i chiarimenti INPS, con la speranza che in questo 2021 le istruzioni vengano impartite con tempistiche ragionevoli, non come negli ultimi mesi.



IMPOSTE E TASSE

Iva, bollo e fatture nel Ddl di Bilancio 2021

30/12/2020


Tra le altre novità, il c. 1102 del testo in discussione aggiunge un periodo al c. 3, art. 7, del D.P.R. 542/1999 in materia di registrazione e liquidazione periodica. Precisazioni anche in merito ai controlli per l'assolvimento dell'imposta virtuale su e-fattura che da dopodomani cambiano modalità.

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