Leasing finanziario da iscrivere nello stato patrimoniale

17 Novembre 2023
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La legge 124/2017 sulla concorrenza ha disciplinato il contratto di leasing finanziario. Il leasing è il contratto con il quale l'utilizzatore del bene ottiene la detenzione dello stesso per un dato periodo di tempo verso un determinato corrispettivo, che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto con diritto alla scadenza di acquistare la proprietà ad un prezzo prestabilito. Per lo più, si ricorda che l'utilizzatore assume tutti i rischi che derivano dalla gestione del bene.
Il legislatore, pertanto, nel rivedere le norme in materia di redazione di bilancio, prevede l'iscrizione dei beni in leasing nello stato patrimoniale dell'utilizzatore che si assume i rischi derivanti dall'utilizzo dei beni, risolvendo così anche i problemi fiscali.
Si ricorda che per gli enti locali il decreto 118/2011 prevede l'iscrizione nello stato patrimoniale dei beni che entrano nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario che si considerano acquisiti al patrimonio dell'amministrazione pubblica alla data della consegna e sono rappresentati con apposite voci per evidenziare che si tratta di beni non ancora di proprietà dell'ente.
La metodologia crea disparità di trattamento fra imprese che acquisiscono beni strumentali finanziando l'acquisto tramite mutui o finanziamenti e imprese che acquisiscono i medesimi beni in leasing: si ricorda che sono esonerate le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le microimprese. Inoltre, il modello attuale, genera disparità di trattamento con le imprese Ias adopter e tra bilanci di esercizio e bilanci consolidati per i quali l'OIC 17 si raccomanda l'utilizzo del metodo finanziario.
Inoltre, la mancata iscrizione dei beni in leasing nello stato patrimoniale dell'utilizzatore, comporta distorsioni anche nel conto economico, poiché sono contabilizzati anche i canoni di locazione che in luogo di ammortamenti, comprendono anche di una componente finanziaria. Per lo più si generano distorsioni anche nella valorizzazione delle rimanenze di fine esercizio, influenzate dai "costi sospesi" in quanto non calcolati nella determinazione del costo di produzione, per due ragioni: presenza della componente finanziaria e durata del leasing.

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