Le novità per i lavoratori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria.
Il “Decreto Sostegni” (D.L. 22.03.2021, n. 41) prevede delle indennità nei confronti delle categorie dei lavoratori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria da Covid-19.
In particolare, l'art. 10, rubricato “Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport”, riconosce un'indennità pari a 2.400 euro per le seguenti tipologie di soggetti:
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo.
L'indennità, per i soggetti che hanno già beneficiato dell'indennità precedente, di cui agli artt. 15 e 15-bis del “Decreto Ristori” (D.L. 137/2020), sarà erogata automaticamente da parte dell'Inps.
Diversamente, in merito ai soggetti che non hanno beneficiato dell'indennità precedente, questi devono presentare le domande all'Inps entro il 30.04.2021 e possedere determinati requisiti previsti dalla disposizione.
In particolare, ad esempio, i lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali devono:
- aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.03.2021 (data di entrata in vigore del Decreto);
- aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- non essere titolari, alla data del 23.03.2021, di pensione o di rapporto di lavoro dipendente e nemmeno di NASpI.
Mentre, per quanto riguarda gli incaricati alle vendite, tali soggetti, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione Separata Inps, non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, quali quelle previste per i lavoratori dipendenti o pensionati.
Tra le novità si segnala, per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, l'incremento della soglia di reddito, relativa all'anno 2019, da 50.000 a 75.000 euro.
Si evidenzia, infine, che le indennità previste per ciascuna categoria di beneficiari non sono cumulabili tra loro, ma sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.
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