Prende il via il tanto atteso superbonus del 110% con il rischio di errori e sanzioni, anche di natura penale.
Con la legge di conversione del “Decreto Rilancio”, prende il via il tanto atteso superbonus previsto dall'art. 119 in tema di incentivi per l'efficienza energetica e per l'adeguamento del rischio sismico degli edifici. Mancano ancora i vari provvedimenti attuativi, che dovrebbero far luce sui tanti dettagli ancora mancanti, ma almeno il quadro normativo adesso è definito. Nonostante il ritocco al ribasso dei tetti massimi dell'agevolazione in tema di efficientamento energetico, l'agevolazione risulta sempre di estrema appetibilità, grazie anche all'estensione per le persone fisiche e seppur con un limite, alle seconde case.
All'estremo interesse che desta il superbonus, si contrappone il rischio di incorrere in pesanti sanzioni (in taluni casi anche di natura penale) a causa dei numerosi vincoli che la legge impone per poter beneficiare del maxisconto. A questo si aggiunge l'effetto psicologico del lavoro a costo zero, che potrebbe indurre alcuni contribuenti a “forzare” su alcune tipologie di interventi, facendoli passare per agevolabili, quando in realtà non lo sono, coinvolgendo imprese esecutrici e professionisti attestatori. Sarà quindi necessario porre la massima attenzione alla lettura ed alla corretta interpretazione della norma e dei conseguenti provvedimenti di prassi in corso di emanazione.
Ma vediamo quali possono essere gli errori più comuni. Il caso classico dell'indebita compensazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997 che prevede una sanzione amministrativa del 30% per l'utilizzo in misura superiore a quella spettante e della sanzione variabile dal 100% al 200% in caso di credito inesistente, senza possibilità, in quest'ultimo caso, di definizione agevolata. In caso di indebita compensazione per importi superiori a 50.000 euro, scatta la sanzione penale. L'art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 prevede la pena della reclusione al superamento della suddetta soglia, sia in caso di crediti non spettanti che di crediti inesistenti.
Sui soggetti destinatari della sanzione, la norma è piuttosto chiara. L'Agenzia delle Entrate effettuerà il recupero nei confronti del soggetto beneficiario che ha sostenuto la spesa, ferma restando, in caso di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'art. 9 D.Lgs. 472/1997, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo non spettante, comprensivo di interessi e sanzioni. Sotto il profilo penale, saranno escluse conseguenze per i terzi, estranei all'illecito e diversi dal contribuente che ha eseguito gli interventi e dall'impresa esecutrice, che ricevono il credito in buona fede. Tali soggetti potranno essere coinvolti soltanto nel caso in cui venga dimostrata la loro consapevolezza o la partecipazione volontaria all'illecito.
Oltre a queste ipotesi, si potranno verificare illeciti riguardanti lavori non fatti o sovrafatturati, con inevitabili conseguenze di natura penale. Tuttavia, questi soggetti avranno vita dura, visto il giudizio di congruità sui prezzi e la presenza dell'asseverazione che dovrà essere effettuata con dovizia e onestà da parte dei professionisti coinvolti nell'operazione. Servirà un gran lavoro di squadra in cui imprese, professionisti delle materie tecniche e della materia fiscale dovranno lavorare in sinergia per garantire il pieno rispetto della legalità.
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