Lavoro occasionale: a chi spetta il nuovo obbligo di comunicazione

4 Febbraio 2022
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A distanza di 15 giorni 2 note di chiarimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Con la nota 11.01.2022, n. 29 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti operativi sul nuovo obbligo, introdotto dalla L. 215//2021, di comunicare all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente l’impiego di lavoratori autonomi occasionali. Sono quei soggetti che compiono un’opera o un servizio senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente e soggiacciono, in ragione dell’occasionalità, al regime fiscale di cui all’art. 67, c. 1 D.P.R. 917/1986.
Non sono perciò ricompresi in questa categoria i rapporti di natura subordinata, le collaborazioni coordinate e continuative, le professioni liberali, tutte le attività esercitate in forma abituale e in regime Iva, i rapporti di lavoro intermediati da piattaforme digitali, i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazione intellettuale (es. i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festivals o librerie, i relatori in convegni o conferenze, i docenti ed i redattori di articoli).

Scopo della norma è quello di monitorare e contrastare l’impiego irregolare di tale tipologia contrattuale, particolarmente soggetta ad un utilizzo distorto ed elusivo.
Per questo motivo, l’obbligo in questione è stato inserito all’interno della disciplina in materia di sospensione imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. 81/2008, destinata per l’appunto a quei committenti che operano in qualità di imprenditori.

Con la successiva nota 27.01.2022, n. 109 l’INL ha opportunamente pubblicato sul suo sito alcune FAQ in cui vengono indicati i soggetti che non possono rivestire la suddetta qualità e pertanto possono ritenersi esonerati dall’incombente de quo, più precisamente:

  • la Pubblica Amministrazione e/o gli enti pubblici non economici;
  • gli enti del Terzo settore che svolgono in via esclusiva attività non commerciale;
  • le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti;
  • le società sportive dilettantistiche;
  • gli studi professionali.

La comunicazione va inviata all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, dove cioè si svolge la prestazione, ed il mezzo da utilizzare può essere, alternativamente, un sms o un’email (è sufficiente la posta ordinaria). Essa deve indicare obbligatoriamente:

  • i dati identificativi del committente e del prestatore;
  • il luogo della prestazione;
  • una succinta descrizione dell’attività svolta.

In caso mancato assolvimento dell'obbligo, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Ciò significa che le sanzioni potranno essere più d’una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo prestabilito senza che l’interessato abbia provveduto a effettuarne una nuova.
A distanza di 15 giorni 2 note di chiarimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

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