Lavoratori autonomi occasionali: nuove norme contro le forme elusive

14 Febbraio 2022
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Con la nota 11.01.2022, n. 29 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti sull’obbligo di comunicazione dell'impiego di lavoratori autonomi occasionali introdotto dal D.L. 146/2021, finalizzato al contrasto di forme elusive.
La L. 215/2021, di conversione del D.L. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21.12.2021 un nuovo obbligo di comunicazione relativo all'impiego di lavoratori autonomi occasionali: l’art. 14, c. 1, D. Lgs. 81/2008 - come modificato dall’art. 13, D.L. 146/2021 - prevede in proposito che “con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'art. 15, c. 3, D. Lgs. 15.06.2015, n. 81”.

L’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14, D. Lgs. 81/2008, ragion per cui anche “il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”. Inoltre, la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c., riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, c. 1, lett. I) D.P.R. 917/1986.

Restano viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata: le collaborazioni coordinate e continuative; i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis D.L. 50/2017 (rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto); le professioni intellettuali e i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, c. 1, lettera l), del Tuir”, in quanto oggetto di apposite discipline.
L’INL ha inoltre specificato che l’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21.12.2021) o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota in questione. Per cui: per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data del 11.01.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andava effettuata entro il 18.01.2022, mentre resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data del 11.01.2022, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

La disposizione, analogamente a quanto previsto in relazione all’impiego di lavoratori intermittenti, stabilisce che “in caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13, D. Lgs. 23.04.2004, n. 124”.
Con la nota 11.01.2022, n. 29 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti sull’obbligo di comunicazione dell'impiego di lavoratori autonomi occasionali introdotto dal D.L. 146/2021, finalizzato al contrasto di forme elusive.

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