La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

19 Marzo 2021
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Si commette reato tutte le volte che gli atti simulati posti in essere dal debitore rendano insufficiente la propria consistenza patrimoniale, rispetto alle pretese erariali
Il sottrarsi al pagamento delle imposte ponendo in essere comportamenti fraudolenti è un reato punito dall'art. 11 D.Lgs. 74/2000. La norma, collocata tra i delitti previsti al Capo II, prevede che: “È punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 50.000 euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a 200.000 euro si applica la reclusione da un anno a 6 anni”. Con tale fattispecie incriminatrice, il legislatore ha voluto evitare che con il compimento di uno o più atti simulati o fraudolenti il contribuente si possa sottrarre al pagamento delle imposte rendendo, in tutto o in parte, inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'Erario.
Definito come reato da frode esattoriale, assume rilevanza al momento del versamento o della riscossione dei tributi. Il bene giuridico tutelato dalla norma è identificato nella garanzia del pagamento dei debiti tributari fornita dai beni di proprietà del soggetto debitore. In tale ottica, si riterrà configurato il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, tutte le volte che gli atti simulati posti in essere dal debitore rendano insufficiente la propria consistenza patrimoniale, rispetto alle pretese erariali, e idonei a pregiudicare l'attività di riscossione. Come chiarito dalla Suprema Corte, il reato non è configurabile qualora l'attività fraudolenta o simulata venga posta in essere per sottrarsi al pagamento di debiti diversi da quelli erariali.
Detto ciò, perché si configuri il reato previsto dall'art. 11 D.Lgs. 74/2000, la norma richiede l'esistenza di un debito tributario sorto antecedentemente al compimento delle azioni simulatorie o fraudolenti. Così ragionando, appare determinante l'individuazione del momento in cui è sorto il debito. È di tutta evidenza che per la configurazione del reato è necessario che al momento della condotta l'obbligazione tributaria sia già maturata. Pertanto, l'assunzione di comportamenti fraudolenti, posti in essere in un'epoca antecedente all'insorgenza di debiti tributari, non è da ritenersi penalmente rilevante. La norma, così strutturata, disciplina 2 diverse fattispecie di reato: l'alienazione simulata e il compimento di altri atti fraudolenti. Si ha un'alienazione simulata, cioè una cessione determinata a creare una situazione apparente diversa da quella reale, quando lo schema contrattuale non corrisponde alle volontà delle parti. È chiaro che nell'ipotesi in cui la cessione risultasse effettivamente avvenuta, non verrebbe considerata un'alienazione simulata ma un atto fraudolento. Il presupposto richiesto per la configurabilità del reato è l'esistenza di un debito tributario (imposta, sanzioni ed interessi) di importo superiore a 50.000 euro. Nell'ipotesi in cui venga posta in essere una operazione fraudolenta per sottrarsi al pagamento di debiti tributari di importo inferiore al limite predetto, essa non determina alcun reato di natura penale. In pratica, non assume rilievo il valore del bene oggetto di vendita simulata o fraudolenta ma l'entità del debito superiore al limite indicato. Soggetto attivo del reato è colui il quale può rendersi responsabile dell'illecito. Per cui, il delitto di cui si discute potrà essere commesso solo dal contribuente che abbia debiti erariali superiori al limite fissato dalla norma. Il delitto oggetto di commento è un reato di pericolo il cui momento consumativo coincide con la conclusione dell'atto fraudolento o simulato, idoneo a rendere vana l'azione di recupero del credito erariale.

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