Per il contribuente l'acquisizione dello status di persona residente implica il sorgere di una serie di obblighi ai fini dell'Irpef. Uno di questi obblighi è l'inclusione nella base imponibile di tutti i redditi ovunque prodotti.
In Italia le imposte dirette principali sono l'Irpef e l'Ires. Per le persone fisiche il tributo rilevante è ovviamente l'Irpef. Quest'ultimo è un tributo progressivo e di carattere personale.
Il pilastro fondamentale dell'Irpef è la residenza fiscale delle persone fisiche. Infatti, quando una persona fisica assurge allo status di soggetto residente, scattano conseguenze rilevanti ai fini della tassazione. Con la residenza fiscale il contribuente è obbligato a inserire nella base imponibile tutti i redditi ovunque prodotti. Questo principio viene definito tassazione mondiale o worldwide taxation of income.
All'estremo opposto, per le persone fisiche che non sono residenti la base imponibile Irpef è costituita solamente dai redditi prodotti all'interno del territorio italiano. In questo caso il principio applicabile è quello della tassazione territoriale, altrimenti definito source taxation of income.
Come molte altre tematiche fiscali, la residenza fiscale è un istituto infarcito di presunzioni giuridiche.
Ai fini della definizione della residenza fiscale si deve partire dall'art. 2 del Tuir il quale enuclea quali sono i presupposti necessari per considerare una persona fisica residente. Infatti, sono stabiliti 3 presupposti possibili per considerare una persona fisica residente (uno formale e 2 si potrebbero considerare sostanziali):
I concetti di residenza e domicilio sono esplicitati nell'art. 43 C.C. La residenza si intende il luogo dove si trova la dimora abituale della persona fisica. Invece, il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito il centro vitale degli interessi economici e personali.
I 3 presupposti poc'anzi accennati sono alternativi. Pertanto, è sufficiente l'integrazione di uno di essi per innescare lo status di persona fisica residente.
Oltre ai presupposti precedenti esiste anche un requisito di ordine temporale. In sintesi, al fine di assurgere allo status di persona residente almeno uno dei presupposti elencati deve verificarsi per minimo 183 giorni nell'arco dell'anno. Occorre precisare che i 183 giorni possono anche non essere consecutivi. Nel caso di anno bisestile il requisito temporale diventa di 184 giorni nel corso dell'anno solare.
L'art. 2, c. 2-bis del Tuir riporta la seguente presunzione legale relativa: le persone fisiche cancellate dall'A.P.R. ed iscritte all'A.I.R.E. ma trasferite fittiziamente in un Paese a fiscalità privilegiata si considerano residenti nel territorio della Stato italiano. In questo caso il contribuente può fornire la prova contraria dimostrando che il trasferimento di residenza è reale.
Gli artt. 24-bis e 24-ter del Tuir prevedono 2 regimi fiscali di favore per le persone fisiche che possiedono determinati requisiti. Nella fattispecie prevista nell'art. 24-bis, le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia, dopo almeno 9 anni di residenza all'estero, possono usufruire di una imposta sostitutiva del reddito. Invece, l'art. 24-ter prevede un'imposta sostitutiva del 7% per i pensionati che, dopo avere risieduto all'estero nei precedenti 5 esercizi, decidono di trasferire la propria residenza in un Comune del Mezzogiorno con meno di 20.000 abitanti.
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